Adempimenti

Ex forfettari: gli obblighi per chi esce dal regime nel 2020

Dalle fatture alle ritenute, i contribuenti devono affrontare diversi adempimenti fiscali. Ecco come

(AdobeStock)

di Dario Aquaro e Gian Paolo Tosoni


La risposta del Mef ha dato la conferma ufficiale, spegnendo ogni speranza di un possibile rinvio al 2021: il divieto al cumulo dei redditi da lavoro oltre i 30mila euro - riportato in vita dalla legge di Bilancio per l’adesione al regime forfettario - si applica da subito, cioè dal 2020 per chi ha superato la soglia reddituale nel 2019.

Anche se le nuove clausole di esclusione sono due (c’è anche il divieto di spese per il personale dipendente superiori a 20mila euro), l’effetto maggiore è l’esclusione di coloro che, pur titolari di partita Iva, hanno percepito lo scorso anno redditi di lavoro dipendente o assimilato (in primis, la pensione) di ammontare superiore a 30mila euro.

I nuovi adempimenti
Le persone fisiche che esercitano attività di impresa o arti e professioni, e che dal 2020 devono abbandonare il forfettario, si devono quindi organizzare per osservare i diversi adempimenti fiscali. Nell’attesa che, come evidenziato nel corso di Telefisco, l’agenzia delle Entrate prenda atto del termine di 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2020 (articolo 3 della legge 212/2000), e che dunque non si applichino sanzioni. Cosa fare?

1. In primis, occorre applicare l’Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi. Avvertendo i propri clienti e precisando - in presenza di rapporti preesistenti - che il compenso eventualmente già concordato sarà maggiorato dell’imposta.

2. Gli ex forfettari devono dotarsi del codice univoco al fine di poter emettere la fattura elettronica (sono esclusi solo i medici). C’è poi la facoltà di trasmettere alle Entrate in via telematica la procura eventualmente rilasciata a favore di un intermediario per i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia (consultazione, conservazione fatture elettroniche eccetera).

3. Si deve impostare la contabilità Iva, costituita dal registro delle fatture emesse e degli acquisti per la registrazione delle relative fatture. E si devono effettuare le liquidazioni periodiche dell’Iva (la prima mensile entro il 16 febbraio), a meno che si opti per la liquidazione trimestrale entro il 16 maggio, se il volume di affari non è superiore ai limiti previsti dall’articolo 7 del Dpr 542/99. Chi effettua operazioni con l’estero diverse da quelle risultanti dalle bollette doganali deve inviare l’esterometro trimestrale.

4. L’ex forfettario deve subire (o applicare) la ritenuta d’acconto sui compensi professionali o per le intermediazioni.

5. Per i ricavi e compensi maturati nel 2019 e non ancora incassati si prospetta una tassazione sfavorevole, perché la norma dispone che, in caso di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario, i ricavi e compensi maturati nel 2019 e incassati nel 2020 vengono sottoposti al regime del periodo di imposta in cui si manifestano (quindi quello dell’incasso). Inoltre, la norma afferma che le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfettario non sono deducibili.

6. A favore dell’ex forfettario scatta la rettifica della detrazione Iva. Per gli acquisti di beni strumentali effettuati negli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili), c’è il diritto alla detrazione nella misura di tanti quinti o decimi non ancora maturati al 1° gennaio 2020. Spetta poi il recupero dell’Iva sulle rimanenze di merci in giacenza a inizio 2020, procedendo all’inventario e alla valorizzazione dei beni in base ai prezzi delle fatture più recenti (Fifo), nonché per i servizi non ancora utilizzati.

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