Telefisco 2020 / Forfettari, già operativo il divieto di cumulo con i redditi oltre i 30mila euro
Tra gli adempimenti: applicare l’Iva, emettere la fattura elettronica, applicare la ritenuta d’acconto
Spiace che l’Agenzia delle Entrate nel corso della manifestazione di Telefisco 2020 non abbia considerato il problema della decorrenza degli effetti dei nuovi requisiti di accesso e della causa di esclusione al regime forfetario. Tenuto conto che, come sempre, le modifiche sono state introdotte mediante una norma di legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, tale circostanza poteva far ritenere che gli effetti fossero rinviati al 2021 in forza dell’articolo 3 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente). Nel silenzio dell’Agenzia, tuttavia, si ritiene pericolosa un’interpretazione estensiva e quindi la disapplicazione delle nuove regole nel 2020.
Gli adempimenti
In effetti, le norme dello statuto del contribuente non sembrano sufficienti per immaginare un rinvio al 2021. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 212/2000 rinvia al periodo di imposta successivo le modifiche normative introdotte relativamente ai tributi periodici e cioè l’Iva; ma il regime forfetario è ben di più che un regime Iva. Invece i contribuenti che dal 2020 perdono il regime forfetario perché, per esempio, sono in possesso di redditi di lavoro dipendente o di pensione di importo superiore a 30mila euro, possono invocare il maggior termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020. In sostanza, gli ex forfetari devono dal 2020 applicare l’Iva, emettere la fattura elettronica, applicare e subire la ritenuta d’acconto, impostare la contabilità semplificata o ordinaria. Sono adempimenti che non si improvvisano e che devono essere osservati, ma se vengono svolti entro la fine del mese di febbraio le sanzioni non dovrebbero essere applicate.
Partecipazione ereditata
L’Agenzia ha invece precisato che l’acquisizione di una partecipazione a titolo gratuito in una società di persone non compromette il regime forfetario se la partecipazione viene ceduta entro la fine del periodo di imposta. Si ricorda che la partecipazione in una società di persone compromette la applicazione del regime forfetario indipendentemente dalla entità. Al fine di poter applicare il regime forfetario è necessario che fin dall’inizio del periodo di imposta il contribuente sia libero da queste quote sociali avendole cedute prima della fine del periodo di imposta precedente. Invece fino allo scorso anno il regime forfetario non era compromesso per l’anno in corso se la partecipazione veniva ceduta entro il 31 dicembre.
La cessione
Dopo aver ben compreso che il forfetario deve essere libero da queste partecipazioni, si è posto il problema se nel corso dell’anno involontariamente il contribuente ne viene in possesso sia per successione che per donazione. L’Agenzia risponde che il regime forfetario non è compromesso per l’anno successivo se la partecipazione viene ceduta entro la fine dell’anno in cui è stata acquisita. Tuttavia, assumendo il principio già espresso con la circolare dell’Agenzia n. 9/2019 appare scontato che il regime forfetario non si perde nemmeno nel periodo di imposta in cui la partecipazione è pervenuta se ovviamente viene ceduta entro la fine dell’anno. La riposta merita, però, un approfondimento della ipotesi in cui nel corso del 2020 il contribuente in regime forfetario partecipi alla costituzione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice. Questa fattispecie può far perdere il regime forfetario già dall’anno in corso con le grave conseguenze che ne derivano; infatti l’Agenzia consente una via d’uscita soltanto per coloro che acquisiscono una partecipazione senza averlo voluto. Questo è il principio affermato anche dalla circolare della Agenzia n. 9/2019 che potrebbe apparire in contrasto con il comma 71 della legge 190, che dispone la perdita del forfait dall’anno successivo a quello in cui si verifica la perdita del requisito.
Reddito agrario
Si ricorda che non preclude il regime forfetario la partecipazione in una società semplice agricola il cui reddito rientra in quello agrario. Le società semplici agricole impediscono quindi il regime forfetario soltanto se la loro attività genera reddito classificato di impresa ancorché determinato con modalità forfetarie mediante la compilazione del quadro RD della dichiarazione dei redditi (esempio agriturismo).
Maternità
Un’altra risposta fornita dalle Entrate a Telefisco riguarda l’indennità di maternità percepita da una imprenditrice. Secondo la Agenzia pur essendo una indennità sostitutiva di un reddito di impresa comunque non concorre a formare l’ammontare di euro di 65.000 euro ai fini della applicazione del regime forfetario.
Studio Associato CMNP
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