Registro unico, iscrizione per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
In arrivo il decreto sul Registro unico nazionale del Terzo settore: quali sono gli adempimenti previsti per l’iscrizione
Messa in funzione del Registro unico nazionale (Runts): quali sono gli adempimenti previsti per l’iscrizione e i termini per adeguare gli statuti? Questi gli interrogativi più diffusi tra gli operatori e i professionisti del settore. Alla vigilia dell’approvazione definitiva del decreto attuativo da parte del ministero del lavoro, diversi i punti da chiarire. In primo luogo, sarà necessario capire quali saranno i primi enti a confluire nel Registro.
Organizzazioni e associazioni
Le prime sezioni del Runts ad entrare in funzione dovrebbero essere quelle dedicate a Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps), mediante una procedura di trasmigrazione dei dati esistenti negli attuali registri. Ricevute le informazioni, gli uffici avranno 180 giorni di tempo per verificarle, chiedere eventuali informazioni e provvedere all’iscrizione. Per Odv e Aps il passaggio dovrebbe avvenire nelle rispettive sezioni, salvo che siano sprovviste dei requisiti. In questo caso l’ufficio competente dovrà proporre una diversa collocazione che potrà essere accettata o meno dall’ente.
Onlus
Per le Onlus, invece, dopo la trasmissione dei dati da parte dell’Anagrafe sarà competenza dell’ente inviare all’ufficio la documentazione, indicando la sezione prescelta. Da questo momento decorreranno i termini per la verifica dei presupposti. In questo caso non vi sarà una trasmigrazione vera e propria ma occorrerà un impulso di parte. Le onlus manterranno la qualifica sino all’approvazione Ue e l’anagrafe, a differenza di Odv e Aps, rimarrà in funzione sino a questo momento.
Iscrizione al Runts
Tali enti, dunque, potranno iscriversi al Runts una volta che questo diverrà operativo fermo restando che il termine ultimo dovrebbe essere l’entrata in vigore delle norme fiscali (art. 104 D.lgs. n. 117/2017 o Cts). Le reti associative, invece, dovrebbero seguire due step per l’iscrizione, legate all’attività svolta. Spesso strutturati a vari livelli (nazionale, regionale, territoriale), le reti si occupano di coordinamento, rappresentanza e promozione dei singoli associati e sono gli unici a potersi iscrivere in due sezioni del Runts. Nel dettaglio, dovranno scegliere una sezione “primaria”, relativa alla veste giuridica adottata e alle modalità e, successivamente, chiedere l’inserimento nella sezione delle reti associative.
Documentazione e requisiti
La domanda dovrà essere presentata all’ufficio statale del Registro indicando i riferimenti degli enti aderenti alla rete, dimostrando:
● i requisiti numerici;
● il possesso da parte del rappresentante legale e dei componenti dell’organo amministrativo dei requisiti di onorabilità;
● la documentazione da cui risulti lo svolgimento dell’attività di monitoraggio o autocontrollo, laddove la rete intenda esercitarle.
Per gli enti “trasmigrati”, invece, il termine per adeguare gli statuti sarà legato al vaglio dell’ufficio: di conseguenza, bisognerà mettersi in regola prima del trasferimento al Runts. Per gli enti associati ad una rete nazionale sarà prevista una corsia preferenziale: il Cts, infatti, offre la possibilità di un vaglio preventivo da parte del Ministero ad un modello tipo di statuto.
Regime fiscale
Sul lato fiscale, invece, dopo l’iscrizione al Runts le agevolazioni del Cts (già efficaci dal 1°gennaio 2018) continueranno ad applicarsi senza soluzione di continuità. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, Odv e Aps seguiranno il regime fiscale oggi a loro applicabile fino al 1°gennaio dell’anno successivo all’approvazione dei nuovi regimi fiscali da parte dell’Ue. È il caso di una Aps che decida di accedere al Runts nel 2020: se il placet Ue dovesse arrivare nel 2020 questa sconterà il nuovo regime fiscale previsto dal Cts a partire dal 2021.