Nuove linee-guida sui diritti degli azionisti
Elaborate da Abi, Assonime e Assosim le "linee guida", congiuntamente predisposte, per definire i flussi e le procedure tra società emittenti e intermediari sull'invio delle comunicazioni alla società emittente e il rilascio di certificazioni per l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti. Le "linee-guida" (illustrate da Assonime nella circolare 8/2014) seguono alle delibere Consob 18523 del 10 aprile 2013 e 18612 del 17 luglio 2013 e al provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob del 22 ottobre 2013; il tutto, a sua volta, dipende dal dlgs 27 del 27 gennaio 2010 (che recepisce la direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti di società quotate), come corretto dal dlgs 91 del 18 giugno 2012.
La legge sui diritti degli azionisti ha innovato profondamente la disciplina dell'assemblea delle società quotate prevedendo o codificando alcuni diritti a favore degli azionisti; in particolare:
a) ha modificato in modo sostanziale la disciplina sull'intervento e sul voto in assemblea, introducendo la regola della record date (la data di registrazione, anteriore all'assemblea, dei soggetti legittimati a votare) e ha rimesso agli statuti la possibilità di prevedere il voto elettronico o per corrispondenza e la partecipazione mediante mezzi elettronici; b) ha introdotto la facoltà di identificazione degli azionisti; c) ha modificato la disciplina sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno; d) ha sancito il diritto di porre domande prima dell'assemblea; e) ha semplificato la disciplina delle deleghe di voto e della sollecitazione di deleghe.
Inoltre, la legge ha anche riordinato la disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione e ha demandato a un regolamento di attuazione d'intesa Consob-Banca d'Italia la determinazione di alcuni profili collegati alla detenzione di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, tra cui l'individuazione dei modelli, dei termini e delle modalità con cui l'intermediario effettua il rilascio e la revoca delle certificazioni e l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni relative all'esercizio dei diritti collegati alla detenzione delle azioni. Con le nuove "linee guida" sono stati disciplinati, in particolare, il contenuto, le modalità e le procedure per:
- l'invio delle comunicazioni dall'intermediario all'emittente per l'esercizio di alcuni diritti dei soci (quali il diritto di recesso, di ispezione dei libri sociali, di identificazione degli azionisti su richiesta delle minoranze e di integrazione dell'ordine del giorno, di porre domande prima dell'assemblea, di presentare le liste per la nomina degli organi di amministrazione e controllo);
l'emissione delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio di diritti diversi da quelli predetti (ad esempio il diritto di convocazione dell'assemblea da parte dei soci e il diritto di impugnativa delle delibere assembleari);
l'invio di segnalazioni agli emittenti (quali quella sui nominativi di chi ha ricevuto dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari).