Contabilità

Nuovi regimi contabili 2021: ultima chiamata per il cambio

il 16 marzo scade il termine per la rettifica della detrazione sul 2020. La scelta va fatta a inizio anno anche per questioni legate a Iva e previdenza

ADOBESTOCK

di Ernesto Gatto e Giorgio Gavelli

Ancora poco tempo a disposizione delle imprese per modificare il regime contabile in essere dal 2021. Capita, infatti, talvolta alle imprese di mantenere gli stessi comportamenti di natura fiscale tra un anno e l’altro, per poi accorgersi, magari in questi giorni, di essere costretti a cambiare binario, come nel caso del passaggio da forfettario a semplificato, o di poter scegliere di farlo, per esempio nel passaggio inverso da semplificato a forfettario.

Le date chiave

Proviamo quindi a fotografare, nelle due situazioni tratteggiate, le “chiavi” su cui ragionare per il transito da un regime all’altro, anche cercando di scorgere profili di convenienza nella scelta da operare (per le altre possibili opzioni o obblighi si veda la tabella in pagina). Fissiamo anche alcune date: il 16 marzo scade il termine per la rettifica della detrazione Iva sul 2020, favorevole nel passaggio da forfettario a semplificato, sfavorevole nel caso contrario; il 17 maggio (essendo il 16 domenica), invece, scade il termine per la prima liquidazione trimestrale Iva, spesso indicato dalla prassi come termine ultimo per le correzioni.

La convenienza del passaggio

Sappiamo che il regime forfettario è particolarmente conveniente per i contribuenti ad alto valore aggiunto, che non sarebbero in grado di dedurre costi di elevato ammontare e che quindi accettano di buon grado che gli vengano riconosciuti, appunto forfettariamente, per legge e senza obbligo di documentazione.Ulteriori benefici sono costituiti dall’abbattimento per artigiani e commercianti del 35% dei contributi Inps fissi e a percentuale (con un risparmio minimo di 1.400 euro circa) a cui si aggiunge il non certo sgradito risparmio in termini di minori adempimenti amministrativi, esonero da fatturazione elettronica e da compilazione degli Isa, semplificazioni nella tenuta della contabilità e conseguente ridotto onorario per il professionista di fiducia.È oramai certo che il regime forfettario e il regime semplificato sono considerati anche dall’agenzia delle Entrate entrambi regimi naturali (risoluzione 64/E/2018), con la conseguenza che è inesistente il vincolo triennale nel passaggio dall’uno all’altro.Ricordiamo anche che il forfettario è un regime “per molti ma non per tutti”, considerato che si applica alle imprese e ai professionisti individuali, con incassi dell’anno precedente non superiori a 65.000 euro, che non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro, che non abbiano sostenuto oltre 20.000 euro di costi per dipendenti, e collaboratori, che non posseggano partecipazioni in società di persone, imprese familiari e associazioni tra professionisti né controllino Srl che svolgono attività economiche riconducibili all’attività forfettaria.

I nodi: Iva e previdenza

La decisione sul regime da adottare è opportuno venga assunta già dai primi giorni del nuovo anno, per motivi legati all’eventuale effettuazione della ritenuta per taluni contribuenti (ad esempio agenti di commercio), come pure in relazione al regime Iva e previdenziale da applicare. Il contribuente forfettario non è sostituto d’imposta, quindi non subisce né trattiene le ritenute previste per le prestazioni di lavoro autonomo e di intermediazione del commercio, ma se ciò accade, le ritenute subite non andranno perse, perché potranno essere indicate al rigo RS40 del modello Redditi Pf e successivamente riportate, ai fini dello scomputo, nel rigo LM41 (eventuale compensazione del credito in F24 con il codice tributo 1792) ovvero nel rigo RN33, colonna 4, così da scomputare l’importo dall’Irpef dovuta sugli eventuali altri redditi a tassazione ordinaria conseguiti dal contribuente. Per quanto riguarda l’Iva, il forfettario emette fattura senza indicazione dell’imposta: una volta passato al semplificato, dovrebbe annullare con nota di credito (cartacea) le fatture emesse fino a quel momento - comunque prima del termine per la prima liquidazione Iva 2021 (17 maggio per i trimestrali) - per poi emettere fatture elettroniche con Iva e rischiando una sanzione di 250 euro per ogni documento elettronico emesso oltre 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. Al contrario, il semplificato che diventa forfettario, se ha già emesso fatture con Iva, dovrà procedere ad annullarle con nota di credito (elettronica), restituendo l’Iva al cliente, per poi riemettere le fatture cartacee senza Iva con la data di effettuazione dell’operazione. Utili indicazioni in tal senso possono essere ricavate dalla circolare 10/E/2016 e dalla risposta a interpello 499/2019.Sul fronte previdenziale, considerato che, come anticipato, artigiani e commercianti possono optare per la riduzione del 35% dei contributi Inps (sia fissi che a conguaglio), va rilevato che, a questo fine, purtroppo, il termine per l’opzione è spirato il 1° marzo scorso, per cui l’eventuale scelta effettuata in questi giorni sul sito dell’Inps varrebbe a decorrere dal 2022.LE SITUAZIONI POSSIBILI 1. Da ordinario a semplificato (In regime di cassa) Cosa fare
O Integrare entro il 30 novembre 2022 i registri Iva con l’elenco dei crediti al 31 dicembre 2021 e dei debiti alla stessa data in relazione alle fatture emesse e ricevute nello stesso anno che non hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti

O Istituire i registri degli incassi e dei pagamenti da tenere distinti da quelli Iva con le annotazioni di ogni singola somma incassata o pagata sia se riferita a documenti soggetti ad Iva che non (F24, ricevute condominio, affitto, eccetera)
A cosa fare attenzione
O Per chi ha scelto il regime ordinario per opzione, l’articolo 3 del Dpr 442/1997 impone di restarci per almeno un triennio
2. Da ordinario a semplificato(In regime di registrazione Iva)
Cosa fare

O Integrare i registri Iva con i ricavi e i costi non derivanti da documenti Iva, da annotare entro 60 giorni dall’incasso/pagamento

O Ricordarsi che le fatture emesse concorrono a formare il reddito indipendentemente dall’incasso bensì in base alla data di emissione e che le fatture di acquisto saranno deducibili nello stesso periodo della liquidazione Iva in cui sono inserite
A cosa fare attenzione
O Per chi ha scelto il regime ordinario per opzione, l’articolo 3 del Dpr 442/1997 impone di restarci per almeno un triennio
3. Da semplificato a ordinario Cosa fare
O Istituire la contabilità in partita doppia con rilevazione analitica degli aspetti economici e finanziari di ogni singola transazione o documento nella consapevolezza che i componenti positivi e negativi concorreranno alla determinazione del reddito con il criterio di competenza

O Stampare entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi il Libro Giornale ed il Libro degli Inventari con apposizione di una marca da bollo di 16 euro ogni 100 pagine o frazione
A cosa fare attenzione
O L’articolo 18, commi 1 e 7, del Dpr 600/73 regolano il passaggio obbligatorio al regime ordinario
4. Da semplificato a forfait Cosa fare
O Si può passare dalla fatturazione elettronica a quella cartacea

O Non si è più tenuti alla redazione e conservazione delle scritture contabili

O Non si applica più l’Iva sulle fatture emesse

O Artigiani e commercianti possono chiedere all’Inps la riduzione del 35% del carico contributivo previdenziale obbligatorio

O Non si è più sostituto d’imposta, per cui non si espone più la ritenuta sulle fatture emesse e non la si opera in quelle ricevute

O Si rettifica la detrazione Iva ex articolo 19/bis Dpr 633/72 con eventuale versamento di quanto dovuto entro il 16 marzo 2021
A cosa fare attenzione
O In presenza dei requisiti il passaggio è sempre possibile trattandosi di due regimi naturali (risoluzione 64/E/2018)
5. Da forfait a semplificato Cosa fare
O Si è obbligati alla fatturazione elettronica

O Si istituiscono i registri Iva delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti o si convalidano quelli precompilati dalle Entrate

O Si integrano con l’Iva o la causa di non applicazione le fatture emesse e si procede alla detrazione per quelle di acquisto

O Viene ricostituita l’aliquota ordinaria Inps per artigiani o commercianti

O Si inserisce in fattura la ritenuta d’acconto nei casi previsti e si opera la stessa sui compensi o sulle provvigioni liquidate a terzi

O Si rettifica la detrazione Iva ex articolo 19/bis Dpr 633/72 con eventuale inserimento del credito nella prima liquidazione 2021
A cosa fare attenzione
O In presenza dei requisiti il passaggio è sempre possibile trattandosi di due regimi naturali (risoluzione 64/E/2018)
6. Passaggi da e verso il regime di vantaggio(I movimenti residuali che interessano il regime dei vecchi minimi) Da «regime di vantaggio» a regime semplificato o ordinario
O Il passaggio è per molti
versi simile a quello da forfettarioDa qualunque regime a «regime di vantaggio»
O Passaggio non più ammesso: il regime di vantaggio è un regime “a estinzione”, che può essere usato fino a naturale scadenza da chi lo aveva prescelto

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