Adempimenti

Nuovo aiuto correlato all’Isee e con integrazioni per situazioni specifiche

di Barbara Massara

Dalla seconda metà del mese di marzo sono liquidabili gli assegni unici universali (Auu) per i figli a carico richiesti entro il 28 febbraio.

Le domande presentate successivamente, ma comunque entro il 30 giugno prossimo, daranno sempre diritto a ricevere gli arretrati con decorrenza da marzo, mentre dal 1° luglio gli importi saranno accreditati a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Con il mese di marzo la disciplina dell’assegno unico universale è entrata a regime, in quanto la prestazione decorre da questo mese in sostituzione di una serie di altre misure, tra le quali la detrazione per figlio a carico di età inferiore a 21 anni, le maggiorazioni collegate alla detrazione per figli, nonché l’assegno del nucleo familiare con figli e del nucleo orfanile.

Il vero beneficiario della prestazione è il nucleo familiare quale definito secondo il Dpcm 159/2013, che disciplina l’Isee, cioè l’indicatore della situazione economica equivalente a cui è commisurato l’importo dell’assegno unico universale spettante. Nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 230/2021 si evince il graduale decalage dell’importo dell’assegno unico in corrispondenza dell’aumento dell’Isee, che può arrivare fino a 40.000 euro.

L’Inps ha reso disponibile sul proprio sito un simulatore Isee in cui, inserendo i dati relativi al nucleo, al reddito, nonché al patrimonio dello stesso (nella duplice componente immobiliare e mobiliare), si ottiene l’importo dell’indicatore. Con questo dato, attraverso un altro applicativo Inps, è possibile simulare anche la misura dell’assegno unico universale spettante, comprensivo delle eventuali maggiorazioni richieste. Nella grafica pubblicata a fianco, sono riportati due esempi di importo dell’assegno e illustrate le modalità di calcolo dello stesso.

La nuova misura di sostegno alle famiglie, in quanto universale, spetta anche in assenza di Isee o se l’indicatore è superiore a 40.000 euro, con riconoscimento dei relativi importi minimi pari a 50 euro per figlio minore e 25 euro per figlio maggiorenne (non disabile) fino a 20 anni e 364 giorni di età.

Per i figli disabili, quali individuati nell’allegato 3 del Dpcm 159/2013, si prescinde invece dal requisito anagrafico o dalle condizioni richieste per il figlio maggiorenne under 21 anni (frequenza di un corso di studi scolastici/universitari o di formazione professionale regionale; titolarità di contratto di stage o di lavoro con reddito annuo inferiore a 8.000 euro; svolgimento del servizio civile).

Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 4/2022, solo per i figli disabili con almeno 21 anni di età, l’assegno unico è cumulabile con la detrazione fiscale prevista dall’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi.

La misura dell’assegno, modulata in base al valore dell’Isee, come rappresentato dalla tabella 1 allegata al Dlgs 230/2021, si compone di un importo base per figlio a carico (differenziato tra minorenni, maggiorenni fino a 20 anni e 364 giorni, disabili oltre 21 anni), a cui si aggiungono delle eventuali maggiorazioni esposte in altre colonne della medesima tabella (dal terzo figlio, per figlio disabile differenziato in funzione del livello di disabilità, entrambi i genitori titolari di reddito di lavoro, madre di età inferiore a 21 anni, nucleo con almeno quattro figli).

Il pagamento viene effettuato dall’Inps in base alle modalità specificate nella domanda inviata tramite l’applicativo online o attraverso un patronato. Il richiedente deve infatti specificare se il pagamento è effettuato allo stesso in misura integrale (per esempio per affidamento esclusivo) o ripartito tra i due genitori, eventualmente comunicando anche i dati bancari dell’altro, con il quale si presume esserci accordo. In mancanza di accordo, o comunque di indicazione dei dati bancari dell’altro genitore, quest’ultimo dovrà integrare la domanda originaria per comunicare tali dati.

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