Obbligazioni, emissioni entro il doppio di capitale e riserve se destinate a mercati regolamentati
Si possono emettere obbligazioni di valore non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato qualora si tratti di obbligazioni «destinate a essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni».
Si tratta di una novità disposta dall'articolo 32, Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012. Occorre dunque intendere il concetto di «obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni». Esso ricorre (secondo la massima 139 del Consiglio notarile di Milano) quando si tratta:
- di obbligazioni convertibili, per tali intendendosi le obbligazioni che attribuiscono all'obbligazionista il diritto di convertire le proprie obbligazioni, sia in azioni di nuova emissione sia in azioni già emesse o sia in azioni della stessa società emittente sia in azioni di altra società;
- di obbligazioni cosiddette “cum warrant”, per tali intendendosi le obbligazioni che attribuiscono all' obbligazionista, fermo restando il diritto al rimborso delle obbligazioni stesse, il diritto:
- di sottoscrivere azioni di nuova emissione, sia della stessa società emittente sia di altra società, mediante l'esecuzione di nuovi conferimenti;
- di acquistare azioni già emesse, sia della stessa società emittente sia di altra società, mediante il versamento di un ulteriore corrispettivo;
- di obbligazioni cosiddette “convertende”, per tali intendendosi le obbligazioni che attribuiscono alla società emittente (o a soggetti diversi dagli obbligazionisti) il diritto di convertire le obbligazioni in azioni oppure le obbligazioni che prevedono la conversione delle obbligazioni in azioni al verificarsi di eventi o situazioni predeterminate, sia che la conversione possa avvenire in azioni di nuova emissione (o in azioni già emesse) oppure in azioni della stessa società emittente (o in azioni di altra società).
Quanto a quest'ultimo aspetto, occorre considerare che, se è vero che la norma svincola dal limite quantitativo le ipotesi di emissioni obbligazionarie che potenzialmente possono “trasformarsi” in operazioni di raccolta di capitale di rischio, è a maggior ragione vero che tale potenzialità è ravvisabile nei prestiti “convertendi”, per i quali tale trasformazione non è subordinata alla volontà dell'obbligazionista, bensì è rimessa alla stessa società emittente, che può quindi decidere, più o meno liberamente, di ridurre il proprio debito e incrementare il patrimonio netto.
A.Bu.