Imposte

Oic con piena derivazione dal bilancio

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di Giacomo Albano

Per i soggetti che adottano i nuovi Oic il principio di derivazione rafforzata comporta il riconoscimento, anche ai fini fiscali, delle qualificazioni in bilancio ispirate al principio di prevalenza della sostanza sulla forma , in aderenza ai principi contabili nazionali. Non rilevano pertanto, le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, così come ogni altra norma fiscale in cui i criteri giuridico-formali prevalgono su quelli sostanziali.

La conferma arriva dal decreto del Mef firmato ieri, contenente disposizioni di revisione dei decreti Ias, per coordinare la disciplina ivi contenuta in relazione ai soggetti che adottano i nuovi Oic.

Il nuovo articolo 83, comma 1-bis del Tuir prevede l’applicabilità ai soggetti che redigono il bilancio in base ai nuovi Oic, ove compatibili, delle disposizioni regolamentari della disciplina Ias/Ifrs (decreto 48 del 1° aprile 2009 e decreto dell’8 giugno 2011) e a tal fine il Dl 244/2016 ha previsto la revisione delle disposizioni contenute nei decreti Ias (articolo 13-bis, comma 11).

In base al decreto, il riconoscimento fiscale del principio di prevalenza della sostanza sulla forma comportano – così come già avvenuto per gli Ias adopter - l’ abbandono dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali (articolo 109, comma 1), così come delle regole che ancorano la competenza a determinati effetti negoziali (articolo 109, comma 2). Restano esclusi da tale impostazione di natura “sostanziale” alcune specifiche fattispecie per le quali il legislatore ha previsto regole ad hoc (ammortamenti, fenomeni valutativi, fattispecie tassate per cassa).

Ulteriore deroga (parziale) al principio di derivazione rafforzata riguarda gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, che in base al nuovo Oic 12 vanno iscritti prioritariamente a conto economico nelle classi di appartenenza (tra i costi della produzione, classe B, o tra gli oneri finanziari, classe C). In base ad una stretta applicazione della derivazione rafforzata tali accantonamenti potrebbero essere considerati quali ordinari costi di esercizio, e quindi immediatamente deducibili.

Il decreto estende tuttavia ai soggetti Oic quanto già previsto per i soggetti Ias, per i quali il regime di indeducibilità degli accantonamenti si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti indicati dall’Oic 31, ancorché si tratti di componenti negativi classificati in bilancio a titolo di “costi” e non di accantonamenti (articolo 9 del Dm 48/2009).

Ulteriore deroga alla derivazione dal bilancio – con conseguente prevalenza dei criteri giuridico formali - riguarda gli interessi figurativi (attivi e passivi) associati ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi inferiori a quelli di mercato. L’operazione contabilmente dà luogo a un apporto virtuale in capo al beneficiario ed ad un incremento del costo della partecipazione per il socio finanziante, con successiva rilevazione di interessi passivi e attivi figurativi a tassi di mercato. Il decreto prevede l’irrilevanza fiscale tanto delle partite patrimoniali (riserva di patrimonio netto e incremento del costo della partecipazione) che di quelle economiche (interessi passivi e attivi «virtuali»).

Da ultimo viene estesa ai soggetti Oic la regola generale (con le relative eccezioni) già previste per i soggetti Ias in base alla quale l’applicazione della derivazione rafforzata non deve determinare fenomeni di doppia deduzione/tassazione in capo allo stesso soggetto, fermo restando che nelle operazioni tra soggetti diversi (Ias Oic e microimprese) ciascuno determina l’imponibile secondo le regole del proprio regime contabile. Viene quindi ammessa la possibilità di un trattamento fiscale asimmetrico nelle operazioni che vedano coinvolti soggetti Ias e soggetti Oic (così come tra soggetti Oic che tuttavia utilizzano criteri di contabilizzazione non omogenei).

Sono tuttavia applicabili anche ai soggetti Oic le deroghe (già previste per gli Ias) fondate sulla natura giuridica delle operazioni , ovvero quando:

•oggetto delle operazioni sono azioni e titoli similari alle azioni, con esclusione delle azioni proprie;

•è necessario individuare la titolarità dei crediti di imposta e delle ritenute.

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