Ok alla cartella all’ex socio di una società già estinta
Secondo la Cgt Sicilia l’ufficio non sarebbe tenuto ad emanare uno specifico atto diretto all’accertamento della responsabilità del socio, ex articolo 2495 del Codice civile
Non è necessaria l’emanazione di un avviso di accertamento per il recupero del debito fiscale della società estinta nei confronti dell’ex socio, essendo sufficiente la notifica della cartella di pagamento. È questo il principio espresso dalla Cgt di secondo grado della Sicilia con la sentenza 10684/5/2022.
La vicenda, da cui trae origine la pronuncia, prende le mosse dall’emissione di un avviso di accertamento, ai fini Iva e Irap, nei confronti di una Srl. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso della società. Nel frattempo, approvato il bilancio finale di liquidazione, dal quale non risultavano somme riscosse dai soci, la società era stata cancellata dal registro delle imprese. L’ufficio procedeva, quindi, alla diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute nei confronti dell’ex socio, senza previa notifica a quest’ultimo di un avviso di accertamento. La relativa cartella era impugnata dall’ex socio.
L’adita commissione accoglieva il ricorso, riconoscendo che l’eccezione relativa alla mancata contestazione del debito, mediante avviso di accertamento in capo all’ex socio, era fondata, essendo onere dell’ufficio provare che, in base al bilancio finale di liquidazione, vi era stata la distribuzione di una quota dell’attivo al socio.
All’esito positivo del giudizio di primo grado, l’Agenzia aveva proposto appello. L’ufficio riteneva applicabile l’articolo 2495 del Codice civile, secondo il quale, successivamente alla cancellazione della società, ferma restando l’estinzione della stessa, i creditori sociali non soddisfatti, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. In particolare, l’Agenzia sosteneva la non applicabilità di tale presupposto (limite), nel caso di specie, poiché il documento contabile non era attendibile.
La Cgt ha accolto l’appello, riconoscendo che, trattandosi di Srl a ristretta base azionaria, gli elementi offerti dall’ufficio inducono a ritenere che vi sia stata, in frode ai creditori, la distribuzione occulta dell’attivo sociale. I giudici d’appello aderiscono all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ufficio non sarebbe tenuto ad emanare uno specifico atto diretto all’accertamento della responsabilità del socio, ex articolo 2495 del Codice civile, poiché l’estinzione della società implica che nei debiti sociali subentrano ex lege i soci, cosicché spetterebbe a questi ultimi dimostrare in giudizio l’assenza di tale responsabilità (Cassazione 31904/2021).
Vi è, però, un altro orientamento, che pare più condivisibile, secondo cui l’ufficio non potrebbe procedere al recupero del debito nei confronti dell’ex socio senza prima notificargli un avviso di accertamento, cioè un motivato provvedimento impositivo in cui si evidenzino le ragioni per le quali egli è tenuto a versare l’imposta accertata in capo alla società (Cassazione 8701/2014 e 18374/2021).