Imposte

Ok al sismabonus acquisti del 110% anche se il compratore non ha redditi

Secondo l’interpello 91/2021 l’acquirente dichiarerà al Fisco il reddito fondiario derivante dal possesso della casa

Anche un italiano residente all’estero iscritto all’Aire – senza redditi in Italia – può sfruttare il superbonus del 110% per l’acquisto di case antisismiche (cioè il sismabonus acquisti, comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013). Ciò che conta, secondo l’interpello 91/2021 dell’8 febbraio, è che – dopo il rogito – l’acquirente dichiarerà in Italia i redditi fondiari derivanti dal possesso dell’immobile.

È un chiarimento importante, quello diramato dall’Agenzia, perché tocca una delle questioni più scivolose del superbonus: la necessità che chi intende beneficiare del 110% possieda un reddito imponibile, anche se sottoposto a una qualche forma di tassazione separata (ad esempio, la cedolare secca sugli affitti o il regime forfettario). Un paletto dettato dalle Entrate già con la circolare 24/E/2020 e fonte di numerose incertezze.

L’applicazione ai contribuenti italiani

Nel caso dell’interpello, il contribuente sfrutterà il superbonus mediante cessione del credito d’imposta, ma i profili più interessanti della risposta sono altri due.

Il primo riguarda la possibilità di sfruttare il chiarimento delle Entrate anche quando il beneficiario non è un residente all’estero. Pensiamo a uno studente universitario o ad un giovane in cerca di occupazione al quale i genitori acquistano e intestano una casa tramite il superbonus in versione sismabonus acquisti: di fatto si trova nella stessa situazione del residente all’estero che ha fatto interpello.

Quando vanno posseduti i redditi

Il secondo aspetto interessante riguarda il momento in cui devono essere posseduti i redditi imponibili. L’Agenzia, infatti, non ha mai chiarito “quando”, nel complesso iter del 110%, deve essere verificata tale condizione. La risposta 91/2021 consente di dedurre che il requisito debba essere verificato quanto meno nell’anno in cui avviene il sostenimento delle spese. È evidente, infatti, che se si fosse fatto riferimento al periodo d’imposta precedente, il contribuente non avrebbe potuto soddisfare la condizione.

Ora occorrerà comprendere se è sufficiente che il reddito potenzialmente imponibile sia presente solo nel periodo d’imposta in cui viene sostenuta la spesa o anche successivamente. Così non dovrebbe essere, dal momento che, se il contribuente opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, si interrompe qualsiasi collegamento con l’originaria detrazione. Per cui il benficiario potrebbe anche cedere l’immobile acquistato senza, a nostro parere, dover temere qualche forma di recupero dell’agevolazione.

Il caso di chi possiede solo l’abitazione principale

Ricordiamo che già a Telefisco Superbonus del 27 ottobre 2020 le Entrate avevano chiarito che il possesso di redditi imponibili si verifica anche quando un contribuente possiede solo l’abitazione principale oggetto dei lavori. Non è di ostacolo il fatto che il reddito fondiario dell’immobile sia in questo caso azzerato da una deduzione di identico ammontare.

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