Omesso RW, sì all’integrativa lunga con pena fissa
L’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi può essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, come disposto dall’articolo 5, comma 1, del Dl 193/2016, al quale deve essere riconosciuta un’efficacia retroattiva in quanto norma di carattere interpretativo. In questo caso, la presentazione della dichiarazione tardiva è sanzionata in misura fissa. Questo è il principio espresso dalla Ctr della Sardegna 1143/4/2018 (presidente e relatore Rosella).
Nel caso esaminato l’ufficio notificava al contribuente un atto di irrogazione sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW del modello Unico 2005 (anno 2004) di attività finanziarie estere in violazione dell’articolo 4 del Dl 167/1990. In particolare, veniva applicata una sanzione in misura proporzionale (dal 3% al 15% delle attività omesse, in base all’articolo 5 del Dl 167/1990).
Nell’irrogare questa sanzione, l’ufficio non riconosceva la validità della dichiarazione integrativa mediante la quale, in data 8 maggio 2008, il contribuente aveva indicato in corrispondenza del quadro RW gli importi relativi ai trasferimenti da/verso l’estero, così come richiesto dagli articoli 2 e 4 del Dl 167/1990.
Per effetto del conseguente contenzioso, la Ctp di Cagliari ribadiva la legittimità dell’accertamento ed evidenziava l’impossibilità di escludere l’applicazione delle sanzioni connesse alla compilazione del modulo RW, in quanto la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre il termine previsto dall’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 vigente al momento della violazione (corrispondente al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo). In senso conforme si sono espresse anche le Sezioni unite con la sentenza 13378/2016)
Nel successivo giudizio d’appello, la Ctr Sardegna ha ribaltato il giudizio di primo grado, accogliendo parzialmente le ragioni del contribuente. In particolare, ha ricordato che i termini di presentazione della dichiarazione integrativa sono stati modificati dall’articolo 5, comma 1, del Dl 193/2016 (convertito nella legge 255/2016). Questo provvedimento ha modificato i commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 e ha riconosciuto la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi (sia a favore che a sfavore) fino alla scadenza dei termini con cui l’ufficio può procedere all’accertamento.
Pertanto l’integrativa a favore deve ritenersi valida non solo se presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all’anno successivo, ma anche oltre e fino alla scadenza dei termini per l’accertamento delle imposte. E questo principio è applicabile anche per le dichiarazioni che sono state presentate prima dell'entrata in vigore dell’articolo 5 del Dl 193/2016, in quanto questa norma ha natura interpretativa e, come tale, alla stessa deve potersi attribuire un’efficacia retroattiva.
In ogni caso, la presentazione della dichiarazione integrativa, seppur valida, non esclude l’applicazione di qualsiasi tipologia di sanzione, ma è soggetta alla sanzione in misura fissa (da 258 a 1.032 euro) prevista nelle ipotesi di dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente.
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