Omissioni o danni, responsabilità sempre più elevata
Secondo la circolare, una delle principali aree di controllo dei
Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di
I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i descritti processi, sono tenuti a vigilare sull’applicazione delle normative, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale. Per quanto concerne le assunzioni, il collegio deve verificare il rispetto da parte dell’amministrazione degli spazi assunzionali ad essa riservati dalle manovre di finanza pubblica.
La circolare ricorda che ogni comparto ha specifici vincoli, diversi da quelli degli altri settori, a titolo esemplificativo vengono riportate le discipline vigenti per le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici, le università e le camere di commercio. Circa la responsabilità, il documento ricorda che i componenti del collegio rispondono direttamente dei fatti dannosi, o delle omissioni, a loro imputabili, sia perché direttamente previsti dalla normativa, sia in quanto evitabili utilizzando gli ordinari strumenti e conoscenze presunte in soggetti chiamati a svolgere un così delicato compito. Il livello di diligenza e la connessa responsabilità, richiesto al componente del collegio non pare più completamente riferibile alla normale diligenza del buon padre di famiglia, ma sembra più da valutare in relazione alla natura dell’attività prestata, e quindi all’attività istituzionale dell’ente. Per questo motivo, la diligenza richiesta sempre più di frequente si caratterizza come quella prevista per lo svolgimento di attività professionale, con conseguente innalzamento del livello richiesto.
Il rapporto di servizio che si instaura tra il collegio dei revisori e l’ente costituisce uno degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa per danno erariale cui il collegio può essere chiamato a rispondere. Sul punto sono ormai numerose le sentenze che condannano i revisori dei conti per un comportamento omissivo o svolto non diligentemente.
Ferma restando l’attribuzione della responsabilità amministrativa soltanto nel caso di colpa grave, va ricordato che è stata prevista l’esclusione della responsabilità dei componenti di organi collegiali che abbiano espresso un voto non favorevole: per tale motivo è opportuno che il componente assente, alla prima occasione utile, prenda visione del contenuto dei verbali redatti in sua assenza ed espressamente condivida, o meno, le conclusioni assunte dal collegio.