Opzione per il consolidato con rinnovo automatico
Rinnovo automatico per il consolidato fiscale al termine del triennio di validità dell’opzione, a meno che la stessa non sia espressamente revocata in dichiarazione dei redditi. È quanto stabilito dal Dm 1° marzo 2018 che sostituisce il precedente decreto del 9 giugno 2004. Revisione che si è resa necessaria a seguito alle modifiche previste dall’articolo 7-quater, comma 27, lettere c), d) ed e), del Dl 193/2016 che ha introdotto un regime di rinnovo automatico per una serie di regimi opzionali, tra cui quello del consolidato domestico.
Per effetto delle modifiche, applicabili dal periodo d’imposta 2017, l’opzione per la tassazione di gruppo, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia espressamente revocata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende revocare l’opzione.
In sostanza, per le imprese che hanno optato per il consolidato fiscale per il triennio 2015-2017, il regime di tassazione di gruppo si rinnoverà automaticamente per il triennio 2018-2020, a meno che in Unico 2018 la controllante non effettui la revoca espressa dell’opzione, attraverso la compilazione del quadro OP, sezione II, del modello Unico SC.
In caso di rinnovo automatico del consolidato, il quadro OP va invece compilato dalla consolidante solo per comunicare l’eventuale modifica del criterio utilizzato per l’attribuzione delle perdite residue (in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione), alle società che le hanno prodotte.
Il nuovo decreto prevede inoltre che, in caso di revoca dell’opzione, la consolidante è tenuta a comunicare alle Entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, sempre nell’ambito della dichiarazione con cui si esercita la revoca dell’opzione.
Il decreto non disciplina l’ipotesi in cui la consolidante «dimentichi» di comunicare la revoca dell’opzione, pur non volendo proseguire (in tutto o in parte) la tassazione di gruppo. Sul punto, il Dl 193/2016, nell’istituire il regime di rinnovo automatico, ha stabilito genericamente l’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 2, Dl 16/2012) anche per l’esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale.
Poiché la comunicazione della revoca segue le regole sull’esercizio dell’opzione, si rendono applicabili i medesimi rimedi previsti per la mancata comunicazione delle opzioni (effettuare la comunicazione entro la prima dichiarazione utile e versare la sanzione ridotta di 250 euro); in alternativa, si ritiene che la consolidante possa presentare una dichiarazione integrativa e correggere quindi l’omessa comunicazione di revoca ripresentando la dichiarazione originaria. La revisione del decreto avrebbe potuto essere l’occasione per fornire un chiarimento sul punto.
Oltre a disciplinare il nuovo regime di rinnovo automatico dell’opzione, la revisione del decreto affronta l’ipotesi in cui una controllante estera – che aveva designato una controllata italiana quale consolidante nell’ambito dell’opzione per il consolidato “orizzontale” – trasferisca la sede in Italia. In tale ipotesi viene previsto che la società estera possa esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo, anche in qualità di controllante, sin dall’esercizio in cui avviene il trasferimento.