Adempimenti

Pa, invio delle «Cu» e ritenute in Tesoreria evitano il modello 770

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di Paolo Parodi e Benedetto Santacroce

Si completa, con la risoluzione 95/E/2017 emanata ieri l percorso intrapreso dall’agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti di natura operativa e pragmatica per la redazione del modello 770 delle Pa. Da sempre le amministrazioni dello Stato - quali ,ad esempio, i ministeri e la Presidenza del Consiglio - sono state esonerate dalla compilazione dei quadri relativi ai versamenti e alle compensazioni (oggi ST, SV e SX), ma per molti enti pubblici notevole è stata nel tempo l’incertezza nel qualificarsi ricompresi nel novero ristretto delle Amministrazioni dello Stato ovvero nel più ampio insieme delle Pa, con conseguenti obblighi di compilazione delle anzidette parti del modello 770.

Nelle istruzioni al modello 770/2017, quadro ST, per la prima volta, si legge una indicazione di carattere operativo (che ovviamente discende dalla soggettività sotto il profilo giuridico): sono esonerate dalla compilazione del quadro le Amministrazioni che non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute; il mancato utilizzo dei predetti modelli discende dal fatto che le Amministrazioni dello Stato versano le ritenute direttamente in Tesoreria. Per la medesima motivazione, le amministrazioni dello Stato non devono compilare i quadri SV e SX.

A fronte di tale esonero e della nuova sistematica dichiarativa, era nato il problema circa l’esistenza o meno, per le Amministrazioni dello Stato come sopra pragmaticamente individuate, dell’obbligo di presentazione del modello 770/17, quantomeno limitatamente al frontespizio.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento, ribadisce preliminarmente la nuova natura della dichiarazione dei sostituti d’imposta, la quale si compone della trasmissione delle certificazioni uniche («Cu») e del modello 770; conferma altresì che le Amministrazioni dello Stato sono obbligate, in linea di principi generali, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta secondo le regole del Dpr 322/98 come da ultimo modificato con legge 208/14. Completa però il ragionamento affermando che, nei casi in esame, l’adempimento dichiarativo si esaurisce con la trasmissione telematica delle Certificazioni uniche.

Condizioni imprescindibili per l’esonero sono due:

tutti i versamenti delle ritenute devono essere stati eseguiti direttamente in Tesoreria e non devono mai essere stati utilizzati modelli F24 e F24EP,

devono essere state trasmesse telematicamente le «Cu».

Peraltro, la presentazione del modello 770/2017 risulta comunque obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del modello 770. Ciò può accadere, per l’Agenzia, in due casi:

qualora l’Amministrazione abbia erogato somme a favore di un creditore pignoratizio - persona giuridica e debba quindi compilare il prospetto SY (sezione II).

qualora abbia corrisposto delle somme a percipienti esteri privi di codice fiscale italiano per i quali non abbia conseguentemente potuto trasmettere CU e debba compilare il prospetto SY (sezione IV). In realtà, vi potrebbe anche essere una terza casistica, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione sia il debitore esecutato in una procedura di pignoramento presso terzi e debba quindi compilare il prospetto SY(sezione I).

Al verificarsi di tali casistiche di obbligatoria presentazione del modello 770, l’Amministrazione dovrà inserire il codice «1» nella casella «Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX» del frontespizio del modello 770/2017.

La risoluzione 95/E/17 dell’agenzia delle Entrate

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