Controlli e liti

Pace fiscale: i dubbi da chiarire ora per scongiurare un insuccesso

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di Laura Ambrosi

La scorsa settimana si è praticamente esaurita la possibilità di aderire alla definizione degli avvisi di accertamento. E infatti,anche ipotizzando la notifica degli atti impositivi l’ultimo giorno utile per rientrare nella sanatoria (24 ottobre 2018) e la contestuale domanda di adesione, i termini per aderire alla definizione sono scaduti il 23 marzo 2019 (150 giorni dal 24 ottobre 2018).

Gli esiti dell’adesione non sono noti - e per tirare le somme finali occorre quindi attendere - ma da quanto emerge da professionisti del settore e da diversi uffici territoriali dell’Agenzia, sembrerebbe che la sanatoria abbia conseguito scarsi risultati. Ma da cosa potrebbe derivare l’eventuale insuccesso?

Modalità e scarso appeal

Il trend negativo può essere ascrivibile, in prima battuta, alle modalità di definizione che non presentavano particolare appeal: il pagamento di tutte le imposte pretese non considerava che gli accertamenti, di sovente, contengono contestazioni in parte non fondate. Da qui la difficoltà per gli interessati di prestare acquiescenza a tutte le contestazioni a prescindere dalla loro fondatezza.

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Va poi segnalato che gli inevitabili dubbi derivanti dalla lettura della normativa non sono stati in alcun modo chiariti delle Entrate. Basti pensare che, oltre alle risposte ai quesiti nel corso del Telefisco 2019, l’amministrazione non ha emanato una circolare esplicativa sui temi della pace fiscale, circostanza che per la verità non si è mai verificata in passato e che, sicuramente, in qualche modo ha contribuito alla scarsa attrattività della definizione degli accertamenti. I provvedimenti attuativi pure emanati dall’Agenzia, nella maggior parte dei casi si sono infatti limitati a ripetere la norma di riferimento se non addirittura a restringere ulteriormente l’ambito di applicazione della definizione.

Le «partite» aperte

Tra poco più di un mese scadranno le altre due definizioni (Pvc e liti pendenti): anche per questi istituti ci sono vari e rilevanti dubbi su cui l’amministrazione non ha preso posizioni ufficiali e a livello locale vengono fornite risposte differenti e contraddittorie lasciate all’interpretazione del singolo e volenteroso funzionario/dirigente. Va da sé che in assenza di chiarimenti e quindi di certezze, il contribuente non è invogliato ad aderire.

Nella definizione dei Pvc non è stato spiegato come debba comportarsi il contribuente allorché il quantum richiesto con il successivo atto di accertamento diverga dal contenuto del verbale. Si pensi al caso in cui l’atto di accertamento non contenga alcune delle contestazioni del Pvc definibile. Ciò potrebbe verificarsi sia in conseguenza di memorie del contribuente, sia di iniziativa dell’ufficio.

Per le liti pendenti è stato chiarito nel corso del Telefisco, che l’eventuale annullamento parziale nel corso del giudizio dell’atto impugnato consente al contribuente di definire la lite in base ai nuovi e inferiori importi e non a quelli originariamente risultanti al 24 ottobre 2018. Anche se con i dovuti distinguo, in quanto in queste ipotesi c’è un formale annullamento parziale della pretesa, si ritiene che la stessa regola si possa estendere analogicamente anche alla definizione dei Pvc.

Ancora: potrebbe verificarsi che l’accertamento “annulli” il rilievo relativo a un solo periodo di imposta, tuttavia la medesima contestazione potrebbe interessare anche altri anni nel Pvc. Anche in questo caso si dovrebbe concludere che la definizione del Pvc per gli ulteriori esercizi possa beneficiare dell’“annullamento” del rilievo anche se relativo all’anno precedente.

È evidente, tuttavia, che ricorrendo queste ipotesi e in assenza di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia il contribuente, nel dubbio, è scoraggiato a definire l’atto.

Si pensi ancora ai Pvc relativi a periodi di imposta antecedenti il 2013 ma non decaduti per effetto di presentazione di denuncia penale nei previsti termini. La norma non include espressamente nella definizione tali atti ma la loro esclusione appare veramente priva di senso.

Le entrate proprie Ue

Sempre in tema di definizione dei Pvc il provvedimento delle Entrate 23 gennaio 2019 esclude le risorse proprie della Ue. L’esclusione deriverebbe dall’ambito applicativo delineato dall’articolo 1, comma 1 del Dl 119/2018, che fa riferimento soltanto a imposte sui redditi, Iva, Irap e ritenute. Tuttavia questa interpretazione contrasta con lo stesso articolo 1 del Dl 119/2018, in base al quale (comma 6) nel caso di risorse proprie tradizionali Ue, il pagamento, a decorrere dall’1 maggio 2016, deve comprendere interessi aggiuntivi previsti dalla normativa comunitaria. La previsione sarebbe del tutto inutile ove tali risorse fossero escluse dalla definizione agevolata.

Per la definizione delle liti pendenti , infine, c’è la difficoltà di quantificare con precisione l’importo delle somme già versate a titolo provvisorio. L’adesione a tale definizione, consente, infatti, di detrarre tutte le somme già versate in via provvisoria fatta eccezione dei compensi per la riscossione. Tuttavia in caso di rateazione l’estratto di ruolo non imputa con esattezza la quota di quanto versato (imposte, interessi, sanzioni, aggio).

Approfondimenti

Scheda operativa: L’ambito di applicazione della rottamazione-ter, di Luigi Lovecchio. Tratto da Condono24 (clicca qui per accedere alla scheda)

Scheda operativa: La definizione delle liti pendenti, di Laura Ambrosi. Tratto da Condono24 (clicca qui per accedere alla scheda)

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