Professione

Paga la quota annuale il commercialista che si cancella dall’albo a gennaio

La chiusura della partita Iva a dicembre non solleva dal versamento. La cancellazione diventa operativa all’atto della delibera, può essere retrodatata al momento di presentazione della domanda

di Federico Gavioli

Il commercialista che chiude la partita Iva il 31 dicembre e chiede la cancellazione dall’albo a gennaio dell’anno successivo è tenuto a pagare la quota annuale dovuta all’Ordine. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con il pronto ordini 33 del 16 marzo , ha fornito chiarimenti sul pagamento della quota annuale e i tempi tecnici della cancellazione del professionista.

Il caso

Il chiarimento chiesto da un Ordine territoriale riguarda il caso particolare (ma frequente) di un professionista iscritto che chiude la partita Iva a dicembre e presenta la domanda di cancellazione dall’albo nel mese di gennaio dell’anno successivo.

In sostanza il dubbio che si pone l’Ordine territoriale, finalizzato al pagamento della quota annuale di iscrizione, è se la domanda di cancellazione possa essere accolta con efficacia retroattiva alla data di cessazione attività, coincidente con la chiusura della partita Iva, e se il Consiglio dell’Ordine, nel rispetto della sua autonomia organizzativa, possa deliberare un termine entro cui l’iscritto che cessa l’attività al 31 dicembre, possa chiedere la cancellazione dall’albo nell’anno successivo senza dover versare la quota d’iscrizione.

Il contributo annuale dovuto dal commercialista

In base all’ordinamento professionale il commercialista iscritto all'albo è tenuto a corrispondere un contributo annuale se alla data del 1° gennaio, di ciascun anno, risulta iscritto all’albo o all’elenco speciale.

Il pagamento della quota associativa all’Ordine è dovuto per il solo fatto di essere iscritti nell’albo o nell’elenco speciale quindi. Inoltre tra i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dall’articolo 36, del Dlgs 136/2005, non è previsto il possesso della partita Iva. Il possesso, o meno, della partita Iva ai fini della determinazione del domicilio professionale, infatti, può essere solo indicativo ma non dirimente visto che è possibile e non infrequente per un professionista avere un domicilio professionale senza la partita Iva individuale, vuoi perché fa parte di un’associazione o società professionale dotata di autonoma partita Iva oppure perché svolge l’attività in regime di lavoro subordinato.

La quota versata dal professionista, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha natura di tassa e l’importo non è commisurato al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio.

Cancellazione retroattiva

Il Consiglio nazionale osserva che, con riferimento alla decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione, in linea generale questa opera a partire dal momento dell’assunzione della delibera da parte del Consiglio dell’Ordine in base al principio generale del diritto amministrativo per cui gli effetti tipici di una sequenza procedimentale decorrono dal momento del suo perfezionamento, in questo caso dalla data di adozione della delibera.

Il Consiglio nazionale aggiunge però che l’Ordine, in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, può modulare gli effetti della cancellazione sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nelle singole casistiche , tenendo ben presente che gli effetti della cancellazione possono retroagire al massimo fino alla data di presentazione della richiesta di cancellazione all’Ordine.

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