Adempimenti

Pagamenti a rischio errori a causa delle proroghe Covid

I pagamenti dei soggetti Ires potrebbero essere valutati tardivi dai software Entrate

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Le continue e disordinate proroghe concesse a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid – 19 possono comportare errori nell'esatta individuazione dei termini di pagamento, del calcolo degli acconti, delle maggiorazioni o degli interessi dovuti per i versamenti successivi alla scadenza ordinaria. La confusione fiscale è al massimo e anche le case software sono in difficoltà nell'aggiornamento continuo dei programmi.

Soggetti Ires

Ad esempio, per i soggetti Ires con periodo d'imposta 2020 che coincide con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio d'esercizio 2020 entro il 29 giugno 2021, i termini per pagare il saldo 2020 e la prima rata di acconto 2021, in base alle dichiarazioni Ires e Irap 2021, sono:

O 20 agosto 2021 (il 31 luglio 2021, cadendo di sabato, è slittato al 2 agosto che, a sua volta, rientrando nella cosiddetta proroga di ferragosto, subisce un ulteriore slittamento al 20 agosto 2021);

O 19 settembre 2021, domenica, che slitta a lunedì 20 settembre 2021, per i soggetti che eseguono il versamento con lo 0,40% in più.

Può capitare che il programma per i versamenti non tenga conto della proroga disposta a seguito dell'emergenza Covid-19, che ha consentito di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi, entro il 29 giugno 2021 e, perciò, di eseguire i pagamenti entro i predetti termini.

In questi casi, il programma considera tardivi e, quindi, sanzionabili, i versamenti eseguiti nei predetti termini. Il rischio è che se anche il sistema di controllo automatizzato del Fisco dovesse poi considerare tardivi questi versamenti, ai contribuenti saranno inviate le comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, con richiesta di sanzioni e interessi.

Le percentuali degli acconti

Un altro problema è quello relativo al calcolo dell'acconto delle imposte per il 2021. A differenza della generalità dei contribuenti che eseguono l'acconto in due soluzioni (una prima tranche del 40% e una seconda del 60%), per i soggetti Isa e “collegati”, la prima rata dell'acconto è del 50 per cento. Le due misure, del 40% o del 50% della prima rata, hanno generato e continuano a generare confusione, con la conseguenza che diversi contribuenti, considerati “collegati” ai soggetti Isa, determinano l'acconto della prima rata nella misura del 40% in luogo del 50%, con un versamento inferiore. Verseranno, però, il restante 60% entro il 30 novembre. Per l'eventuale insufficiente pagamento della prima rata, il contribuente Isa non dovrebbe essere sanzionato, in quanto, vista la confusione, potrà beneficiare del cosiddetto “errore scusabile” (circolare 48/E del 24 ottobre 2011) in base al quale in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

Quando il Fisco si ferma

Si ricorda infine che esiste una norma di legge che, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, prevede l'abbandono dei crediti erariali, regionali e locali di importo non superiore a 30 euro comprensivi di sanzioni e interessi (articolo 3, comma 10, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16) . Se l'importo supera i 30 euro, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

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