Imposte

Partite Iva, forfettario ma non per tutti: quando l’ordinario è vincolato

Dai costi indeducibili alla rettifica Iva fino al vincolo triennale: ecco gli elementi da valutare per decidere se uscire dal regime standard

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di Alessandra Caputo

La prospettiva dell’innalzamento della soglia di ricavi o compensi a 85mila euro per accedere al regime forfettario, previsto dal disegno di legge di Bilancio varato dal Governo e ora all’esame delle commissioni della Camera, fa scattare i calcoli di convenienza dei professionisti, che devono decidere se rientrarvi o no in vista del 2023.

Il ridotto carico fiscale e la (quasi) assenza di adempimenti rendono infatti il regime forfettario interessante per molti contribuenti (se non incorrono nelle cause ostative); tuttavia, in qualche caso potrebbe risultare più vantaggiosa l’applicazione delle regole ordinarie. Nella scelta occorre anzitutto ricordare che, nel regime forfettario, il reddito si determina applicando uno specifico coefficiente all’ammontare di ricavi o compensi conseguiti, mentre i costi sostenuti non sono deducibili. Il coefficiente che si applica è differenziato in base all’attività svolta e si ricava dall’allegato 4 della legge 190/2014. Per i professionisti, il coefficiente è pari al 78%; questo significa che il legislatore riconosce costi in misura pari al 22% dei compensi conseguiti.

Una prima valutazione da fare per determinare la convenienza del regime è quindi proprio in relazione ai costi che si intendono sostenere: qualora l’attività da intraprendere comporti costi elevati, la scelta del regime forfettario potrebbe essere svantaggiosa, in quanto il coefficiente applicato potrebbe non essere sufficiente a coprire le spese.

L’aver già sostenuto spese elevate potrebbe essere un altro motivo che fa perdere appeal al regime forfettario. In caso di passaggio dal regime ordinario occorre, infatti, procedere alla rettifica dell’Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, in base all’articolo 19-bis2 del Dpr 633/1972. L’Iva relativa ai beni o ai servizi non ancora ceduti deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi; per i beni ammortizzabili (che sono i beni di valore superiore a 516,46 euro e quelli che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 25%) la rettifica deve essere eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, oppure dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione nel caso di fabbricati.

Si pensi al caso di un professionista che ha acquistato dei beni di ammontare elevato per la sua attività e che, proprio in virtù di questi investimenti, ha deciso di applicare il regime ordinario, di modo da poter detrarre l’Iva. Se dal 2023 deciderà di transitare nel regime forfettario dovrà restituire l’Iva detratta in misura pari ai quinti (o ai decimi, per i fabbricati) che mancano al compimento del quinquennio (o del decennio); se i beni sono stati acquistati nel 2022, dovranno essere restituiti i 4/5 dell’Iva detratta (o i 9/10 nel caso di fabbricati).

Attenzione, infine, al vincolo triennale nel caso di opzione per il regime ordinario. Quello forfettario è un regime “naturale” che, cioè, trova diretta applicazione per i soggetti che hanno i requisiti per accedere; non è, però, obbligatorio. In base al comma 70 dell’articolo unico della legge 190/2014, è possibile optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, ma l’opzione vincola per un triennio.

Con la circolare 9E/2019, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che il vincolo non opera nel caso di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quella forfettaria, in quanto si tratta di due regimi naturali dei contribuenti minori; resta valido per coloro che applicano il regime della contabilità ordinaria.

Va osservato che, in tale circostanza, potrebbe trovare applicazione l’articolo 1 del Dpr 442/1997 che consente la variazione “anticipata” dell’opzione e della revoca nel caso di modifica di un regime in conseguenza di nuove disposizioni.

La norma consente la deroga al vincolo triennale quando sopravvengono modifiche a un regime che possono cambiare l’interesse verso il regime stesso. Nel 2019, a seguito di alcune modifiche al regime forfettario (tra cui l’innalzamento della soglia di ricavi/compensi fino a 65mila euro), le Entrate, nella risposta a interpello 107/2019, avevano ritenuto applicabile la disposizione dell’articolo 1 del Dpr 442/1997. Sarebbe opportuno avere una conferma sull’applicabilità della norma anche in questo caso.

GLI ASPETTI DA CONSIDERARE PER IL PASSAGGIO

I costi da sostenere
Nel regime forfettario i costi sostenuti sono indeducibili in quanto sostituiti dal meccanismo di forfettizzazione che comporta la determinazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività all'ammontare dei ricavi e dei compensi. Per i professionisti, il coefficiente è pari al 78 per cento

La rettifica della detrazione
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario comporta l'obbligo di rettifica dell'Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario. L'Iva va restituita interamente con riferimento ai beni e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al momento del passaggio, mentre va restituita in quinti o in decimi per i beni ammortizzabili (rispettivamente mobili e immobili)

Il vincolo triennale
L'esercizio dell'opzione per il regime ordinario impone un triennio di permanenza nello stesso: solo dopo che siano trascorsi tre anni, se ricorrono i requisiti, si potrà optare per il regime forfettario. Il vincolo non opera per il passaggio dal regime di contabilità semplificata a quella forfettaria in quanto si tratta di regimi minori. Da chiarire se è applicabile l'articolo 1 del Dpr 442/1997, che consente di derogare al vincolo triennale se sopravvengono delle modifiche a un regime che possono cambiare l'interesse per il regime stesso

I requisiti di accesso e le cause ostative
Per accedere al regime forfettario resta sempre da verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In particolare, è necessario verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo unico, comma 54, della legge 190/2014 (soglia ricavi/compensi e spese di lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente) e di non avere nessuna della cause ostative indicate dal comma 57 della stessa legge 190/2014

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