Adempimenti

Passività sotto esame per i forfettari

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di Gian Paolo Tosoni

Serve uno sguardo al passato per la compilazione del modello Redditi, quadro LM delle persone fisiche (imprese e professionisti). Nell’attestare i requisiti di accesso e l’assenza di cause ostative (rigo LM21) bisogna ricordare quelle vigenti fino al 31 dicembre 2018, senza essere influenzati dalle nuove cause ostative introdotte dalla legge 145/2018 (partecipazioni in Srl, rapporti con il proprio datore di lavoro) che lo scorso anno non esistevano. Tra i requisiti di accesso c’è l’utilizzo di beni strumentali di ammontare non superiore a 20mila euro, da verificare a fine esercizio, e non aver corrisposto compensi a dipendenti oltre i 5mila euro. Anche i limiti di ricavi erano inferiori a 65mila euro.

Mentre per determinare il reddito basta applicare il coefficente di redditività, quest’anno è più problematica la gestione delle perdite pregresse, che possono provenire solo dagli anni precedenti se il contribuente ha applicato altri regimi contabili. Possono esserci perdite residue che provengono dal regime dei minimi riportabili per intero entro il quinquennio successivo a quando furono realizzate. Per le imprese vi è poi la casella delle perdite generate nel 2017 eventualmente in regime di contabilità semplificata riportabili nella misura del 40% e nel rigo successivo quelle in regime di contabilità ordinaria riportabili all’80% del reddito realizzato dal forfettario.

Un problema particolare che riguarda i forfettari è quello delle ritenute d’acconto subite per errore. Il quadro RS, rigo 40, va usato per inserire alcune tipologie di ritenute come quelle subite all’atto dell’accredito dei bonifici in relazione a interventi di recupero edilizi. Le istruzioni non considerano le ritenute che subite per errore, ma la circolare 10/E/2016 (paragrafo 4.2.1) ne ha consentito il recupero riportandole nei righi RS40 e LM 41.

I forfettari devono compilare una sezione del quadro RS del modello Redditi PF 2019 per adempiere agli obblighi informativi previsti dalla legge 190/2014. Poiché sono estranei alla applicazione degli Isa, gli esercenti attività di impresa devono segnalare le giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti, il numero complessivo di mezzi di trasporto detenuti alla data di chiusura del periodo d’imposta, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi; serve anche indicare i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi e il totale delle spese per gli acquisti di carburante per autotrazione. I professionisti devono indicare solo i dati relativi al personale e i consumi di servizi telefonici, carburante ed energia elettrica.

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