Professione

Per le banche e le Poste l’obbligo di «ritirare» le banconote sospette

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di Valerio Vallefuoco

Sul sito della Banca d'Italia è disponibile per la consultazione pubblica il provvedimento su «Disposizioni per l'attività di gestione del contante», riguardante : le banche , Poste italiane, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento , gli altri prestatori di servizi di pagamento, altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico, compresi, gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto in base all'articolo 134 del Tulps, i cambiavalute , i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attività. L'attività di gestione del contante, essendo finalizzata a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote, assume un particolare rilievo nell'ambito delle politiche di prevenzione del riciclaggio. Di qui la predisposizione di stringenti regole perciò che concerne il ritiro dalla circolazione e l'inoltro alla Banca d'Italia dei biglietti sospetti di falsità. In particolare, i gestori debbono trasmettere tali banconote direttamente al Centro nazionale di analisi (Cna), istituito presso il servizio Gestione circolazione monetaria. A corredo degli innumerevoli obblighi che incombono ai gestori di denaro contante, la proposta di provvedimento predispone una dettagliata disciplina sanzionatoria con la previsione dei criteri per la determinazione delle sanzioni e l'introduzione del contraddittorio rafforzato, ossia della facoltà in capo a chi a ricevuto la contestazione, a maggiore sua tutela, di inviare al direttorio sintetiche osservazioni scritte in merito ai contenuti della sanzione.

Banca d'Italia ha inoltre sottoposto a consultazione pubblica un provvedimento recante «Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto –legge 25 settembre 2001, n.350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco». Si tratta di uno schema di regolamentazione destinato a dare attuazione alle nuove previsioni introdotte dal decreto di riforma della normativa antiriciclaggio(Dlgs 90/2017), che attribuiscono alla Banca d'Italia, la qualifica di Autorità di vigilanza di settore nei confronti degli istituti di vigilanza in possesso della licenza prefettizia di cui all'articolo 134 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che effettuano trasporto e custodia di valori, che svolgono l'attività di trattamento delle banconote in euro. Tali operatori per svolgere questo tipo di attività debbono iscriversi in un elenco tenuto per l'appunto dalla Banca d'Italia. In questa prospettiva, il provvedimento posto in consultazione , individua anzitutto i requisiti necessari per l'iscrizione, che in considerazione della delicatezza dell'attività di trattamento del contante, dovrebbero comprendere precisi requisiti di onorabilità in capo sia ai soci che agli esponenti aziendali. Con specifico riguardo alla materia dell'antiriciclaggio, la proposta di provvedimento, configura a carico degli operatori iscritti nell'elenco l'obbligo di predisporre appositi presidi organizzativi e adeguati controlli interni, in proporzione alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Gli stessi dovranno, inoltre, effettuare delle segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia e fornire alla stessa , in forma aggregata, informazioni sui flussi di banconote.

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