Imposte

Per i canoni di locazione debutta in Unico la deduzione al 5%

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di Michele Brusaterra

Il modello Unico persone fisiche recepisce la novità sulla diminuzione della deduzione forfettaria del reddito per chi concede in locazione fabbricati, che passa dal 15% al 5 per cento.
La modifica, apportata ancora dalla legge Fornero, n. 92 del 2012, impatta in modo negativo sulla determinazione del reddito per tutti quei soggetti che risultano aver fabbricati locati nel corso del periodo d'imposta 2013.
L'articolo 37, del Tuir, al comma 4-bis, prevede che qualora il canone di locazione risultante dal contratto e ridotto del 5%, sia superiore "al reddito medio ordinario", ovvero alla rendita catastale, rivalutata del 5%, sia proprio il canone a dover essere dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi, ancorché non effettivamente percepito.
Come riconoscimento delle spese sostenute sul fabbricato, visto che non risultano essere deducibili analiticamente dal reddito da parte del soggetto che le ha eventualmente sostenute, è ammesso l'abbattimento forfetario del 5% che, fino al periodo d'imposta 2012 era, appunto, del 15%.
Si tratta di una differenza, tra un anno e l'altro, di non poco conto visto che provocherà un aumento della base imponibile, con riferimento ai canoni di locazione, del 10%. E' evidente che con tale nuova restrizione, potrebbe diventare certamente più appetibile optare, ove possibile, per la cedolare secca che, pur tassando per intero i canoni di locazione, prevede, in linea di massima, una minore tassazione in termini percentuali. Mentre per la cedolare, infatti, l'aliquota è fissa al 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero, ovvero al 15%, in presenza di contratti di locazione a canone concordato (o concentrato), e cioè definiti in base ad appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, per chi assoggetta tali redditi a tassazione ordinaria, l'aliquota minima da scontare è del 23%, che diviene del 21,85% se si tiene conto dell'abbattimento del 5%, a cui vanno aggiunte, però, le addizionali comunali e regionali all'Irpef.
In sede di compilazione del modello Unico si dovrà porre particolare attenzione ad indicare, nell'apposita colonna 5, dei righi da RB1 a RB6, del quadro RB, il codice esatto corrispondente alla effettiva situazione in cui si viene a trovare il contribuente, sempre con riferimento ai contratti di locazione in essere nel corso del 2013.
Se è vero, infatti, che la deduzione forfettaria per le locazioni è scesa al 5%, risulta essere rimasto inalterato al 25% l'abbattimento, sempre forfetario, da applicare sui canoni di locazione di fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano.
In presenza, invece, di immobili locati che siano riconosciuti di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo n. 42 del 2004, il canone di locazione da dichiarare è quello contrattuale abbattuto, questa volta, del 35 per cento.

Il modello Unico PF 2014

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