Adempimenti

Per capitale e riserve l’effetto del passaggio si evidenzia in «RS»

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di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

L’operazione di assegnazione agevolata determina effetti anche sulla compilazione del prospetto del capitale e delle riserve (quadro RS del modello Redditi 2017, righi da RS130 a RS141) da utilizzare, com’è noto, per monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, per la corretta applicazione del trattamento - sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente - della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve. Le regole di compilazione del prospetto vanno coordinate con la speciale disciplina legata alle operazioni di assegnazione agevolata.

L’assegnazione agevolata

Il principio di fondo è quello per cui l’assegnazione comporta la necessità di annullare riserve di patrimonio netto in misura pari al «valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione». Secondo l’articolo 1, comma 118, della legge di Stabilità 2016, nei confronti dei soci assegnatari non si applica la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, secondo periodo (indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta). È possibile, inoltre, utilizzare riserve in sospensione d’imposta solo dopo avere esaurito le altre riserve (di utili e di capitale) esistenti in bilancio. In base a questi principi la società è libera di scegliere quali riserve annullare (farà testo la delibera assembleare) in base alle conseguenze fiscali sui soci. Dovrebbe, invece, permanere, tra le riserve di utili, l’utilizzo prioritario di quelle ante 2008 (Dm 2 aprile 2008).

Il prospetto

Lo “scarico” delle riserve conseguenti l’operazione di assegnazione agevolata va monitorato nel quadro RS, tenendo presente che in capo al socio si può generare un reddito imponibile a seconda che si attribuiscano riserve di utili (ex articolo 47, comma 1 del Tuir) o di capitale (articolo 47, comma 5) dal quale va comunque dedotto l’importo assoggettato a imposta sostitutiva da assegnazione. Le istruzioni al quadro RS non danno indicazioni specifiche e bisogna dunque fare riferimento ai principi generali di compilazione del prospetto. I dati da indicare nei righi delle “riserve” andranno, pertanto, forniti per “masse” raggruppando le poste di natura omogenea. Così, in caso di annullamento di riserve di utili in sede di assegnazione agevolata, è da ritenere che si dovrà procedere a indicare al rigo RS134, colonna 3, l’intero importo della riserva medesima a prescindere dalla quota che sarà poi tassata in capo al socio.

Altra questione che potrebbe porsi nel compilare il quadro RS riguarda l’avvenuto affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta. In questo caso (si veda l’esempio) la società dovrà evidenziare lo “scarico” del rigo RS139, colonna 3, delle riserve in sospensione d’imposta e l’incremento nel rigo RS134, colonna 2, delle riserve di utili per l’importo corrispondente, evidenziando ulteriormente il medesimo importo in colonna 3 quale decremento conseguente l’assegnazione agevolata.

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