Imposte

Per chi rinuncia al ruling il patent box è semplificato

di Diego Avolio e Benedetto Santacroce

Patent box semplificato, ma diluito nel tempo per i contribuenti che rinunciano al ruling. Con il decreto Crescita è venuto meno l’obbligo per i contribuenti di definire in contraddittorio con le Entrate le modalità di calcolo del patent box. In questo modo il legislatore sta cercando di ovviare ai ritardi registrati nella chiusura degli accordi per il riconoscimento dell’agevolazione. In effetti, ancora oggi non sono stati conclusi molti accordi che hanno per oggetto opzioni per l’applicazione del patent box esercitate nel 2015, per il quinquennio che si chiuderà quest’anno.

L’abbandono delle procedure di ruling in corso necessita di opportune valutazioni da parte dei contribuenti, in attesa di conoscere le modalità applicative che saranno dettagliate in un provvedimento delle Entrate. Se, infatti, il legislatore ha previsto una particolare forma di “tutela”, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, nel caso in cui il contribuente consegni all’amministrazione finanziaria la documentazione idonea per il riscontro della corretta determinazione del reddito, va pure detto che la maggiore speditezza nel riconoscimento dell’agevolazione è stata in parte controbilanciata con la diluizione della stessa nel tempo.

L’articolo 4, comma 1, del Dl 34/2019 dispone, infatti, che il contribuente che decide di autoliquidarsi l’agevolazione patent box deve ripartire la variazione in diminuzione del reddito agevolabile in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e Irap relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi. In altre parole, per le opzioni patent box “autoliquidate” esercitate per il periodo d’imposta 2019, il relativo reddito agevolabile andrà indicato nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa a detto periodo d’imposta e in quella relativa ai due periodi d’imposta successivi (2020 e 2021).

La nuova modalità opzionale di “autoliquidazione” dell’agevolazione patent box si applica non solo per le opzioni esercitate a decorrere dal 2019 ma anche per i contraddittori ancora in corso con l’Agenzia delle Entrate. Il “Decreto Crescita” ha, infatti, consentito che pure i contribuenti per i quali sono ancora pendenti i contraddittori con l’Agenzia delle Entrate possano decidere di abbandonare la procedura di ruling (obbligatoria o facoltativa che sia) e provvedere ad “autoliquidarsi” l’agevolazione patent box. Al riguardo, il comma 4 dell’art. 4 del D.L. n. 34/2019 dispone che tale opzione sia esercitabile a condizione che non sia ancora stato concluso il relativo accordo e previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’espressa volontà di rinuncia alla procedura di ruling. I soggetti che esercitano tale opzione dovranno ripartire la somma delle variazioni in diminuzione relative ai periodi d’imposta intercorrenti tra la data di presentazione dell’istanza di accordo e l’esercizio della nuova opzione in tre quote di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione ed in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi. Anche per tali soggetti troveranno, comunque, applicazione le disposizioni in materia di documentazione “idonea” per la disapplicazione delle sanzioni, che sarà declinata in un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da approvarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

La Relazione al “Decreto Crescita” precisa che resta ferma l’ordinaria modalità di fruizione del beneficio per coloro per i quali non ricorre l’obbligatorietà della procedura di ruling. Per tali soggetti, quindi, non dovrebbe trovare applicazione la ripartizione in tre rate costanti della quota di reddito agevolabile, salvo che essi abbiano deciso di attivare la procedura di ruling facoltativa, di cui all’art. 12 del D.M. 28 novembre 2017, nel qual caso la rinuncia alla stessa parrebbe produrre gli stessi effetti di “diluizione” previsti per le ipotesi di ruling obbligatorio.

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