Adempimenti

Per configurare il reddito da lavoro dipendente l’assoggettamento è decisivo

immagine non disponibile

di Gianfranco Ferranti

La distinzione tra le attività di lavoro autonomo e dipendente va effettuata in base alle modalità di svolgimento delle stesse e il principale elemento distintivo è costituito dall’a ssoggettamento del lavoratore dipendente al potere direttivo del datore di lavoro . Il lavoratore autonomo non è, invece, tenuto al rispetto dell’orario di lavoro né al controllo delle modalità di svolgimento dell’attività, sopporta il rischio della stessa e non consegue una retribuzione periodica.

La Cassazione ha stabilito che il vincolo di subordinazione va desunto dalla reale volontà negoziale delle parti , anche in contrasto con il nomen iuris attribuito al contratto. È stato, ad esempio, affermato che:

•la prestazione di attività lavorativa onerosa, nei locali dell’azienda, con materiali e attrezzature della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione che è onere della controparte vincere (sentenza 18692/2007);

•si deve inquadrare quale lavoratore subordinato e non come praticante il soggetto che svolge la propria attività presso uno studio professionale soggiacendo al potere organizzativo e gerarchico di un dominus che nel contempo non espleta i necessari adempimenti formali relativi allo svolgimento del praticantato (sentenza 4271/2011);

•si deve escludere il carattere della subordinazione in presenza di un collaboratore non sottoposto a vincoli di orario, che svolge anche attività riconducibili alla sfera dell’associazione professionale, quali, ad esempio, l’esercizio di un potere direttivo nei confronti dei dipendenti o la gestione in piena autonomia della clientela di studio (sentenza 248/2012).

Qualora l’assoggettamento alle direttive altrui non risulti agevolmente valutabile, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari (quali l’osservanza dell’orario di lavoro, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro e la non assunzione del rischio attinente all’esercizio dell’attività), che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione.

I rapporti di collaborazione

L’articolo 2 del Dlgs 81/2015 ha stabilito i presupposti - personalità e continuatività della prestazione, etero-organizzazione - in presenza dei quali i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli configurati sotto forma professionale sono comunque ricondotti nell’alveo del lavoro subordinato. I rapporti di lavoro autonomo sono, pertanto, quelli nei quali è il professionista a decidere le modalità, i tempi e il luogo della prestazione, in assenza di coordinamento ed etero-organizzazione del committente.

L’articolo 15 della legge 81/2017 ha poi modificato l’articolo 409, n. 3, del Codice procedura civile, inserendo la precisazione che «la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa». Pertanto le modalità del coordinamento non devono essere necessariamente decise dal solo committente ma possono anche essere scelte dal collaboratore o concordate tra le parti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©