Imposte

Per la Corte Ue la sospensione dell’exit tax convive con il credito di imposta virtuale

di Riccardo Michelutti e Mario Tenore

Per i conferimenti di stabili organizzazioni estere effettuati in società non residenti (conferimenti in uscita), il regime fiscale comune contenuto all’articolo 10 della direttiva 2009/133/EC va integrato con il meccanismo della sospensione della riscossione dei plusvalori latenti. È quanto ha sancito la Corte di giustizia dell’Unione Europea che il 23 novembre 2017, ha emesso la sentenza nella causa C-292/16 (A Oy) , che recepisce in toto le indicazioni dell’Avvocato Generale Kokott presentate lo scorso 13 luglio 2017.

La sentenza accoglie un principio finora mai espresso nella giurisprudenza precedente, ovverosia che il beneficio del tax deferral e del credito di imposta virtuale (previsto dall’articolo 10, paragrafo 2 della citata direttiva) sono tra loro cumulabili. Ciò in quanto si tratta di benefici ai quali va ascritta una diversa finalità: il credito di imposta virtuale vuole evitare che i plusvalori latenti subiscano una doppia imposizione economica, una prima volta all’atto del conferimento e una seconda volta all’atto del successivo (eventuale) realizzo da parte del conferitario dei beni della stabile organizzazione conferita; il tax deferral elimina invece la restrizione che altrimenti deriverebbe dall’imposizione immediata all’atto del conferimento in ambito Ue.

La causa C-292/16 (A Oy) è destinata ad esplicare effetto sull’articolo 179, comma 5 del Tuir che disciplina la fattispecie del conferimento della stabile organizzazione estera situata in uno Stato Ue. Il conferimento ha carattere realizzativo, in deroga al generale regime di neutralità ascritto alle operazioni straordinarie disciplinate dalla direttiva fusioni, ma al soggetto conferente viene consentito di detrarre, fino a concorrenza dell’imposta italiana, un’imposta virtuale correlata alle imposte che lo Stato della stabile organizzazione avrebbe prelevato «in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434» (oggi direttiva 2009/133/Ec).

L’ultimo periodo dell’articolo 179, comma 5 del Tuir prevede altresì che il soggetto conferente valuti la partecipazione ricevuta adun maggior valore fiscale pari all’imponibile corrispondente all’imposta dovuta a saldo.
L’articolo 179, comma 6 del Tuir – introdotto dall’articolo 11 del Dlgs 147/2015 (decreto internazionalizzazione) – si è adeguato con anticipo rispetto alle conclusioni della sentenza in commento, avendo esteso alle operazioni straordinarie transfrontaliere (fusioni, scissioni e conferimenti) il regime della sospensione dell’exit tax di cui all’articolo 166, comma 2-quater del Tuir, lasciando d’altro canto invariato il precedente comma 5, e quindi postulando la compatibilità del tax deferral con la concessione del credito virtuale.

Anche nel caso di opzione per il tax deferral, il notional tax credit dovrebbe essere determinato assumendo la plusvalenza che si determinerebbe nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione estera al momento del conferimento, e non già all’atto dell’effettivo realizzo da parte del conferitario della stabile organizzazione o dei beni che la compongono. La cessione da parte del conferitario di tutta o parte della stabile organizzazione è infatti un’operazione che fuoriesce dall’ambito di applicazione del regime comune della direttiva fusioni e che in quanto tale non dovrebbe incidere sulla misura del prelievo nello Stato del conferente. Resta fermo che il credito di imposta virtuale così determinato sarebbe scomputato pro quota al momento di effettivo versamento dell’exit tax.

Coerentemente, il soggetto conferente dovrebbe recepire già all’atto del conferimento il maggior valore fiscale della partecipazione ricevuta, a fronte dell’imponibile corrispondente all’imposta dovuta a saldo, posto che in tale momento l’imposta dovuta a saldo è definitivamente determinata, anche se non ancora versata.

Da ultimo, si rileva che laddove la stabile organizzazione oggetto di conferimento intra-Ue da parte del conferente residente sia in regime di branch exemption (di cui all’articolo 168-ter del Tuir), il regime della sospensione dell’exit tax non si rende applicabile in relazione alla plusvalenza maturata in costanza del regime di esenzione che non concorre alla formazione del reddito imponibile del conferente (né, deve ritenersi, la sospensione si applica al recapture delle perdite pregresse che riducono la plusvalenza esente, come previsto dal punto 4.7 del Provvedimento del 28 agosto 2017). La sola plusvalenza oggetto di possibile sospensione dell’exit tax sarebbe quindi quella eventualmente maturata ante-opzione per la branch exemption.

In linea con quanto detto fino ad ora, pur nel silenzio sul punto del Provvedimento del 27 agosto, deve ritenersi che il credito di imposta virtuale di cui all’articolo 179, comma 5, del Tuir spetti in misura proporzionale alla porzione di plusvalenza tassata rispetto alla plusvalenza complessiva da conferimento, secondo il criterio di cui all’art. 165, comma 10, del Tuir. A tal fine, dovrebbe considerarsi plusvalenza tassata solo quella maturata ante-opzione per la branch exemption; non dovrebbe invece considerarsi tassata la plusvalenza soggetta a recapture prodotta in regime di branch exemption, a fronte della quale il punto 4.5 del Provvedimento concede soltanto l’utilizzo delle eventuali eccedenze d’imposta estera riportabili ai sensi dell’art. 165, comma 6, del Tuir, maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi ante-opzione per la branch exemption.

Causa 292/16, sentenza della Corte Ue del 23 novembre 2017

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