Contabilità

Per i derivati una staffetta a «ostacoli»

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di Luca Miele

Regime fiscale transitorio al test delle nuove regole contabili . L’articolo 13-bis del decreto legge n. 244 del 2016 (cosiddetto Milleproroghe ) introduce, tra l’altro, una disciplina tributaria relativa alla prima applicazione delle novità di bilancio 2016. In linea generale, tale disciplina adotta il principio di neutralità per le operazioni pregresse; in sostanza, per le operazioni ancora in corso al 1 gennaio 2016 - caratterizzate da una nuova qualificazione, imputazione temporale e classificazione - si continua ad applicare la disciplina fiscale del regime contabile originario .

Il regime di neutralità

Il regime di neutralità caratterizza anche le ipotesi di ripristino di costi già transitati a conto economico e di cancellazione di costi non più capitalizzabili. Le fattispecie sono fiscalmente irrilevanti e per i costi non più capitalizzabili opera la deducibilita sulla base dei criteri applicabili agli esercizi precedenti.

Il regime di neutralità della fase transitoria determina la necessità di gestire un doppio binario ai fini Ires e Irap per il quale, a differenza di quanto previsto nel passato per i soggetti Ias adopter, non è stata prevista la possibilità di optare per una norma di riallineamento. In tal caso, quindi, non può operare il principio di derivazione rafforzata.

La disciplina fiscale transitoria così delineata, introdotta dal decreto Milleproroghe, è derogata per gli strumenti finanziari derivati stipulati in passato.

Derivati di copertura

Occorre distinguere tra derivati di copertura e derivati speculativi. Per quanto riguarda i primi, non viene previsto alcun regime transitorio e quindi trova comunque applicazione il cosiddetto principio di simmetria di cui al comma 4 dell’articolo 112 del Tuir. In altre parole, sia che il derivato fosse iscritto in bilanci precedenti sia che non lo fosse, al 31 dicembre 2016 i componenti reddituali imputati al conto economico assumono rilevanza fiscale in base al regime tributario delle componenti da valutazione e da realizzo relative al sottostante.

Derivati speculativi

Per quanto riguarda i derivati speculativi, invece, le nuove norme introducono un regime speciale che distingue tra derivati già iscritti e derivati non iscritti nei bilanci precedenti. Per questi ultimi, iscritti per la prima volta nel 2016, le componenti da valutazione non rilevano fiscalmente; la rilevanza si avrà solo al momento del realizzo. L’irrilevanza riguarda sia la valutazione di prima iscrizione, sia le componenti da valutazione che emergono nel corso dell’esercizio. La previsione è quanto mai opportuna in quanto, in assenza della stessa, componenti positivi e negativi di natura valutativa maturati negli esercizi precedenti avrebbero avuto un impatto sul solo esercizio 2016 .

In relazione ai derivati speculativi stipulati in passato ma già iscritti nel bilancio 2015 continua ad applicarsi il regime previgente sancito dall’articolo 112 del Tuir, ivi incluso il comma 3 che prevedeva una limitazione forfetaria alla deducibilita.

Il «nodo»

Il dubbio più rilevante riguarda la fattispecie dei derivati di copertura già iscritti come tali nel 2015 e che vengono iscritti per la prima volta nel 2016 come derivati speculativi. Può accadere, ad esempio, che in base alle nuove regole contabili introdotte venga modificata la natura del derivato.

Non è chiaro se, in questo caso, possa applicarsi, come potrebbe desumersi dal mero dato letterale della norma, la regola del l’irrilevanza fiscale delle componenti da valutazione sino al momento del realizzo, prevista per i derivati speculativi iscritti per la prima volta.

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