Per l’accesso al bonus pubblicità domanda senza documenti allegati
Nessun documento va allegato alla comunicazione telematica per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari di cui all'articolo 57-bis del Dl 50/2017, così come non contiene allegati neppure la dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettuati per il 2017. Continuano le risposte del Dipartimento per l'informazione e per l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri ai quesiti ricorrenti proposti dalle imprese ( clicca qui per consultarle ).
È infatti stato chiesto se le fatture asseverate attestanti le spese sostenute vadano presentate unitamente alla comunicazione telematica. Come si poteva intuire dalle istruzioni ai modelli, non sono previsti allegati. I richiedenti sono tenuti a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda, tra cui le fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari) e l'attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute.
Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, quest'ultimo è tenuto a conservare copia della comunicazione e delle dichiarazioni sostitutive previste, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.
Se la fattura è emessa non dall'impresa editoriale ma da un concessionario, va specificato separatamente l'importo della pura pubblicità (che costituisce spesa eleggibile) e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radio-televisiva sulla quale è effettuata la campagna pubblicitaria. I costi vanno assunti al netto delle spese accessorie e dei costi di intermediazione.
Le comunicazioni telematiche potevano essere inviate a partire dal 22 settembre (ed entro il prossimo 22 ottobre). L'ordine cronologico di presentazione non è rilevante; in caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato nei termini la comunicazione telematica contenente spese ammissibili al beneficio.
Circa le modalità di realizzazione degli investimenti agevolabili, le risposte alle Faq escludono cartellonistica, volantini, affissioni, pubblicità su vetture o tramite social, piattaforme on line, banner su portali, ecc.
Ricordiamo, infine, alcuni aspetti rilevanti non trattati dalle Faq. Dal punto di vista contabile il credito d'imposta si qualifica come un contributo in conto esercizio (voce A.5 del conto economico con separata indicazione) se (come quasi sempre sarà) il costo è spesato a conto economico, a partire dal momento in cui l'attribuzione del bonus è certa. In caso di costi di start up qualificabili come “costi d'impianto e di ampliamento” (Oic 24, paragrafi 25 e 41-43), la ripartizione del beneficio avviene in correlazione all'ammortamento della spesa. Fiscalmente, non avendo il legislatore esplicitato la non imponibilità, il bonus è soggetto ad imposte sui redditi ed Irap, nel periodo di corretta rilevazione contabile.