Contabilità

Per l’Ace la «mina» dei derivati

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di Giacomo Albano

Effetti Ace delle riserve iscritte a fronte della valutazione dei derivati , possibilità di considerare l’apporto dall’ attualizzazione di un prestito infruttifero e rilevanza delle componenti reddituali iscritte direttamente a patrimonio netto .

Sono alcune delle fattispecie che dovranno essere disciplinate dal decreto del Mef che dovrà regolamentare gli impatti sull’Ace delle nuove regole contabili introdotte dal Dlgs 139/2015. Il decreto – in attuazione di quanto previsto dal Dl 244/2016 (articolo 13 bis, comma 11) – doveva essere emanato entro il 30 aprile, ma ha subito un rallentamento anche per effetto della revisione dell’impianto Ace inizialmente prevista dal Dl 50/2017 e poi abbandonata in sede di conversione in legge.

L’emanazione del decreto è particolarmente urgente se si pensa che lo stesso avrà un effetto sulla determinazione dell’Ace – e quindi dell’Ires – relativa al 2016 e in tal senso sarebbe auspicabile che venisse accompagnato da clausole di salvaguardia di eventuali comportamenti difformi adottati in sede di versamento del saldo 2016.

Il decreto dovrà innanzitutto disciplinare gli effetti Ace delle fattispecie in cui i nuovi Oic prevedono l’imputazione di componenti reddituali direttamente a patrimonio netto senza passare per il conto economico (ad esempio errori contabili ai sensi dell’Oic 29), in quanto l’imputazione di costi e ricavi direttamente a patrimonio netto modifica la misura dell’utile suscettibile di essere accantonato a riserva.

Su tale aspetto, l’approccio potrebbe essere lo stesso già adottato per le imprese Ias adopter, per le quali è stata privilegiata la derivazione dal bilancio facendo riferimento all’accantonamento a riserva dell’utile di esercizio, senza apportare rettifiche per le componenti imputate direttamente a patrimonio netto.

La stessa impostazione dovrebbe valere anche con riferimento alle componenti imputate a patrimonio netto in sede di prima applicazione dei nuovi principi contabili , in analogia con quanto già previsto dalla circolare 12/E del 2014 con riferimento ai soggetti Ias adopter.

Il decreto dovrà poi chiarire gli effetti Ace delle riserve iscritte a fronte della valutazione dei derivati. Sotto tale profilo, dovrebbe essere pacifica l’irrilevanza ai fini Ace delle riserve di cash flow hedge , trattandosi di riserve soggette ad un vincolo di indisponibilità totale (articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, del Codice civile).

Va ricordato in proposito che la normativa Ace prevede l’irrilevanza delle riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione, nonché quelle non distribuibili e non utilizzabili ad aumento del capitale sociale o a copertura di perdite (articolo 5 del Dm 14 marzo 2012).

Meno chiara appare la sorte degli utili derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati speculativi da accantonare ad una riserva non distribuibile, in quanto in questo caso si tratta di una riserva indisponibile solo per la distribuzione. Tuttavia, anche per questa ipotesi il decreto potrebbe optare per l’irrilevanza della riserva in quanto formata con utili non effettivamente conseguiti, in analogia con l’impostazione adottata per la riserva da utili su cambi (relazione al decreto Ace del 2012). Se così fosse, di fatto, si verificherebbe una penalizzazione che andrebbe a rendere meno vantaggioso l’importo del bonus fruibile.

Ulteriore aspetto che andrà disciplinato nel decreto riguarda gli effetti delle nuove modalità di rappresentazione dei prestiti infruttiferi da parte dei soci nei bilanci della partecipata. In base ai nuovi Oic , gli interessi figurativi derivanti dall’attualizzazione del prestito infruttifero vanno rappresentati alla stregua di un apporto ricevuto dalla controllata.

Sul punto è stato osservato che il mancato riconoscimento ai fini Ace di tale apporto potrebbe dar luogo ad effetti distorsivi, se si considera che i maggiori interessi passivi rilevati dalla società che riceve il finanziamento infruttifero andranno a ridurre in misura corrispondente gli utili che possono essere accantonati a riserva (Assonime, circolare 14/2017).

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