Adempimenti

Per l’Ace sterilizzazione con applicazione anticipata

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di Michele Brusaterra


C'è tempo fino al 29 gennaio 2018 per rettificare la dichiarazione, al fine di applicare le clausole di sterilizzazione dell'Ace, come modificate dal Dm 3 agosto 2017, ma solo per chi l'ha presentata prima del 26 ottobre 2017.

Con il decreto citato, è stato sostituito il Dm 14 marzo 2012, decreto attuativo dell'Ace, per tenere conto anche delle modifiche apportate dal Dlgs 139/2015 al bilancio civile.

Con la circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, l'agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, con riferimento alla preventività delle istanze di interpello probatorio, collegate alla proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni al 31 ottobre 2017, nonché sulla decorrenza della nuova disciplina antielusiva.

Proprio con riferimento a quest'ultima, si evidenzia che le nuove norme di sterilizzazione vogliono evitare, in linea generale, che vi possa essere una duplicazione del beneficio Ace a fronte di una sola immissione di denaro.

Nell'articolo 10 del Dm 3 agosto 2017 citato, la nuova norma riguarda i gruppi di società e coinvolge anche soggetti che sono residenti in paesi esteri. Premettendo che per gruppo si intendono le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto in base a quanto disposto dall'articolo 2359 del codice civile, compresi i soggetti diversi dalle società di capitali, ma con esclusione dello Stato e degli altri enti pubblici, e che si deve tenere conto anche delle partecipazioni possedute dai familiari, viene previsto che la variazione in aumento Ace vada innanzitutto sterilizzata dell'importo relativo ai conferimenti in denaro effettuati, dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, a favore dei soggetti del gruppo di cui si è detto, anche se entrano nel gruppo per effetto dello stesso conferimento.

Sul fronte del soggetto che riceve i conferimenti, è disposto che la variazione in aumento è ridotta dell'importo dei conferimenti in denaro che provengono da soggetti diversi «da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni», anche se non appartenenti al gruppo. In presenza di conferimenti provenienti dall'estero è necessario, però, effettuare un'indagine sulla composizione della compagine sociale del soggetto stesso, al fine di individuare, in base a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 10, se si può usufruire di una delle due esimenti previste.

In presenza, infatti, di una società quotata tra i soci della società che deve verificare l'eventuale diminuzione della base Ace, il controllo per individuare eventuali ulteriori soggetti facenti parte del gruppo si limita alle società controllanti, in base all'articolo 2359 del codice civile, socie della quotata. Qualora, invece, nella compagine sociale è presente un fondo di investimento, l'indagine sulla provenienza del conferimento non va effettuata sui sottoscrittori del fondo.

Da un punto di vista temporale, si deve fare attenzione al fatto che la norma stabilisce che le nuove regole sulla sterilizzazione entrano in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, e quindi dal 2018.

Viene anche previsto che per le dichiarazioni relative al 2016 e 2017, i contribuenti possono decidere di applicare anticipatamente le regole di cui all'articolo 10, ma a questo punto l'anticipazione deve essere totale e non parziale ossia per tutti i periodi di applicazione dell'Ace.

Coloro che dovessero aver presentato la dichiarazione prima dell'emanazione della circolare in commento, cioè il 26 ottobre 2017, possono presentare, entro 90 giorni, la dichiarazione integrativa al fine di recepire tutto il nuovo articolo 10 del Dm 3 agosto 2017.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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