Adempimenti

Per l’e-fattura B2B niente obbligo di firma digitale

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di Sonia Pucci

La fatturazione elettronica B2B prevede le stesse regole di base stabilite dall’agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione (Fattura Pa): l’emissione di fatture strutturate secondo un linguaggio standard formato Xml, la trasmissione e la ricezione tramite Sistema di interscambio e la successiva conservazione digitale delle fatture emesse e delle ricevute a fini fiscali.

A queste regole – sostanzialmente contenute nelle specifiche tecniche di cui all’allegato B del Dm 55 del 3 aprile 2013 – se ne aggiungono altre che disciplinano le peculiarità della fattura tra privati B2B e che derivano dall’allegato A del provvedimento 89757 delle Entrate, versione 1.1. aggiornata il 5 giugno 2018.

Esistono però delle differenze tra i due processi di fatturazione elettronica (B2B e Pa).

Il primo consiste nel Codice Destinatario, che identifica il soggetto al quale è destinata la fattura:

■nei casi di fattura destinata a una Pubblica Amministrazione, il suo valore, di 6 caratteri, deve corrispondere a quello presente nel campo Codice Ufficio riportato nella rubrica «Indice Pa» (www.fatturapa.gov.it) e viene attribuito alla Pubblica Amministrazione da Ipa;

■ per le fatture B2B, il codice viene attribuito dallo Sdi e deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri corrispondente a:
• uno dei codici che lo Sdi attribuisce ai soggetti – con canale accreditato in ricezione – che ne abbiano fatto richiesta attraverso la funzione «Richiesta codici destinatario B2B» presente sul sito www.fatturapa.gov.it;
• «0000000», nei casi di fattura destinata a un soggetto che riceve tramite Pec e questa sia stata indicata nel campo «Pec Destinatario»;
• «0000000», nei casi di fattura destinata a un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (Pec o altro) sul quale recapitare il file;
• «XXXXXXX», in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia o esclusi (minimi e forfettari).

Inoltre, l’indicazione di tale codice è sempre obbligatoria nella Fattura Pa, mentre nella fatturaB2B si può omettere nel solo caso, però, in cui l’utente destinatario sia recensito tramite «Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura» (indirizzo telematico).

Altra differenza a cui prestare molta attenzione è la presenza della firma elettronica.

Lo Sdi non accetta fatturePa che non siano firmate elettronicamente, in particolare occorre un certificato di firma elettronica qualificata, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. Nel processo B2B, lo Sdi gestisce fatture elettroniche sia prive sia con apposizione di firma elettronica.

Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, il soggetto passivo deve assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. Ora, il Sistema di interscambio, accettando anche fatture prive di firma elettronica, non scarterà fatture prive di tali requisiti nel processo B2B; pertanto, l’onere di assicurare che la fattura elettronica sia normativamente valida, dall’atto della sua emissione alla sua conservazione, spetta al trasmittente che, se non vuole integrarli tramite la firma elettronica potrà farlo solo tramite i sistemi Edi o di controllo di gestione che assicurino un collegamento tra la fattura e la cessione di beni e la prestazione di servizi ad essa riferibile, come vuole il comma 3 dell’articolo 21.

Con riguardo ai messaggi restituiti dallo Sdi, nella fattura B2B vengono eliminate le «notifiche d’esito committente» (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura) perciò si ha una messaggistica più snella rispetto alla Fattura Pa.

Si segnala infine la possibilità data alla fatturazione elettronica tra privati di essere conservata in pdf in luogo del formato Xml, come ha chiarito l’Agenzia nel corso del video forum ( clicca qui per leggere la risposta ). Tale semplificazione non sembra essere valida per la fatturaPA.

Per ulteriori approfondimenti, vedi «E-fattura ed enti pubblici», terzo volume della collana «Fatturazione e conservazione elettronica»

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