Professione

Per l’errore del commercialista solo danno non patrimoniale

di Patrizia Maciocchi

Il commercialista negligente paga solo il danno non patrimoniale e non quello “materiale”, se i ricorsi da lui proposti, per contestare un accertamento, sono inammissibili perché depositati in ritardo. Il pronostico fatto dai giudici di merito e dalla Cassazione, non consentiva, infatti, di ritenere che sarebbero stati accolti.

Una previsione “pessimistica” che era stata fatta malgrado i ricorrenti avessero presentato quasi contestualmente con successo altre opposizioni - sempre relative ad utili extrabilancio - affidandosi ad un altro professionista.

Un esito favorevole che per i giudici di merito restava ininfluente per due ragioni: l'incertezza sull'uniformità dell'orientamento delle varie sezioni della Commissione tributaria adita e i diversi profili delle violazioni contestate. Inutilmente i ricorrenti fanno presente che un “deposito” tempestivo dei ricorsi avrebbe aperto la strada alla presentazione di “motivi aggiunti”.

La sentenza 13769/2018 della Cassazione ammette la pacifica negligenza del professionista, in una causa in cui c'erano in ballo avvisi di accertamento per il pagamento di oltre due milioni di euro, ma conferma che questo non basta a far scattare il pagamento dei danni patrimoniali. Il risarcimento resta limitato al pregiudizio non patrimoniale

Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 31 maggio 2018 n.13769

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