Per la notifica dell’atto tributario non basta il deposito e l’affissione all’albo comunale
Nei casi di temporanea assenza dalla casa di abitazione la notifica deve seguire le regole previste dall’articolo 140 del Codice di procedura civile. È il principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8559 del 29 aprile 2016.
Il contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza di Ctr che a conferma della decisione di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo in quanto tardivo rispetto alla notifica dell’atto impositivo. In particolare per i giudici di merito nell’ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario (non risultante trasferito in altro luogo) come nella specie, la notifica dell’atto impositivo deve intendersi perfezionata, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera e) del Dpr 600/1973, con il solo deposito e l’affissione all’albo comunale, senza che siano necessarie le ulteriori formalità richieste dall’articolo 140 Cpc.
A vaglio di legittimità, dunque, la corretta individuazione del rito notificatorio da utilizzare per la notifica di un atto tributario alla residenza del contribuente il quale risulti irreperibile, qualora al contempo non risulti dalla relazione di notificazione che questi si sia trasferito in luogo sconosciuto.
Confermato l’orientamento di legittimità (Cassazione sentenza n. 24260 del 2014) in base al quale, alla stregua di quanto statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 258 del 2012), la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 Cpc quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr 600/1973, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Nella specie, pertanto, la notificazione della cartella non può dirsi perfezionata soltanto con il deposito e l’affissione nell'albo comunale e quindi senza alcuna ricerca da parte del notificatore.
La sentenza n. 8559/2016 della Cassazione