Contabilità

Per la pubblicità va attrezzato un registro centrale

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di Angelo Busani

La direttiva (articolo 16) dispone la pubblicità per i principali atti ed eventi societari: l’atto costitutivo e lo Statuto e le loro modifiche; la nomina; la cessazione dalle funzioni, nonché le generalità delle persone che hanno la rappresentanza della società e le limitazioni dei loro poteri. E ancora: la nomina, la cessazione e le generalità delle persone che compongono gli organi di amministrazione e controllo; i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario; il trasferimento della sede sociale; lo scioglimento della società, la nomina e le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri; la cancellazione della società dal registro nel quale essa è iscritta.

Al fine della realizzazione di questa pubblicità, la direttiva prescrive che in ciascuno Stato Ue debba essere organizzato un registro centrale (in Italia si tratta del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio), nel quale è istituito un “fascicolo” per ogni società che vi è iscritta. A ciascuna società registrata viene attribuito un “identificativo unico”, affinchè sia consentito di individuarla inequivocabilmente.

La direttiva sancisce che il registro centrale deve essere alimentabile con trasmissioni di atti e notizie sia in via digitale, che mediante documentazione fornita dall’utente in via cartacea, fatto salvo il caso che la legislazione di un Paese Ue imponga trasmissioni solamente digitali. La lingua di queste trasmissioni è quella consentita dalla legislazione dello Stato membro nel quale è formato il fascicolo di ciascuna società iscritta nel registro centrale, ma con la precisazione che (articolo 21 della direttiva) gli Stati membri devono consentire una pubblicità volontaria delle traduzioni in qualsiasi lingua ufficiale dell’Ue degli atti e delle notizie di cui è effettuata la pubblicità nel registro centrale.

Il registro centrale deve rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie integrali o parziali (cartacee, o su supporto informatico, a seconda di quanto sia indicato dal soggetto richiedente) della documentazione in esso depositata e il registro centrale non può applicare a questo servizio un costo superiore al costo amministrativo.

La pubblicità effettuata mediante i registri centrali ha un cosiddetto “effetto dichiarativo”, vale a dire che è opponibile a terzi ciò che è pubblicato nel registro; è peraltro fatto salvo il caso che la società dimostri che i terzi erano comunque a conoscenza di ciò che non sia stato pubblicato. D’altro canto, secondo quanto prescritto dall’articolo 16, comma 6, della direttiva, per le operazioni poste in essere prima del sedicesimo giorno successivo a quello in cui la pubblicità è effettuata, ciò che è stato pubblicato non è opponibile ai terzi, a meno che si provi che essi ne erano comunque a conoscenza.

È importante notare anche che (articolo 16, comma 7) i terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità pubblicitarie, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci.

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