Controlli e liti

Per i residenti all’estero accertamenti notificati all’indirizzo indicato (straniero o italiano)

Per la Cassazione non basta la raccomandata all’indirizzo Aire se il contribuente ha segnalato alle Entrate la propria residenza o domicilio in Italia

La notifica degli avvisi di accertamento nei confronti del soggetto regolarmente iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) va effettuata presso l’indirizzo della sua residenza all’estero o presso l’eventuale domicilio eletto in Italia. È questo l’importante principio ribadito dall’ordinanza 4898/2023, che si inserisce nel solco già tracciato dalla Corte costituzionale e percorso da altre decisioni dei giudici di legittimità (si veda, da ultimo, Cassazione ordinanza 17355/2022).

In maggiore dettaglio, i Supremi giudici, chiamati a esprimersi sul ricorso di un contribuente avverso una sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, hanno ripercorso la normativa attualmente in vigore che regola le modalità di notifica ai soggetti residenti all’estero, come modificata a seguito dei principi affermati dalla Corte costituzionale - con la sentenza 377 del 2007 - sulla tutela del diritto all’effettiva e tempestiva conoscenza degli atti da parte del destinatario.

I principi espressi dalla Corte costituzionale

Con la sentenza in questione, infatti, i giudici costituzionali avevano ravvisato un insanabile contrasto tra la disciplina prevista in materia di notifica all’estero ed i principi della Costituzione e per l’effetto dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 58 e 60 del Dpr 600/1973, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevedevano che, nel caso di notifica ad un contribuente residente all’estero iscritto all’Aire, non dovevano essere applicate le disposizioni dell’articolo 142, Codice di procedura civile («notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica»); secondo la Corte, «un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall’esigenza di garantire al notificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto e quindi l’esercizio del suo diritto di difesa».

La modifica legislativa

Il legislatore si è dunque adeguato alla pronuncia della Corte costituzionale e, con l’articolo 2, primo comma, lettera a), del Dl 25 marzo 2010, n. 40, ha modificato l’articolo 60 del Dpr 600/1973, inserendo i nuovi commi 4 e 5.

In particolare, il quarto comma prevede che, in alternativa alla procedura di cui all’articolo 142 del Codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere validamente effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera risultante dai registri dell’Aire ovvero, in caso di esito negativo della spedizione, mediante affissione presso l’albo pretorio, con le modalità previste per la notifica agli irreperibili assoluti (articolo 60, primo comma, lettera e).

La preventiva comunicazione

Tuttavia, secondo quanto previsto dal successivo quinto comma, la procedura del quarto comma trova applicazione solo qualora i contribuenti (trasferitisi all’estero) non abbiano preventivamente comunicato all’agenzia delle Entrate l’indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia per la notificazione degli atti, ovvero le eventuali successive variazioni, che hanno effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Su queste basi, la Corte ha dunque accolto il ricorso del contribuente, che aveva correttamente dichiarato l’indirizzo di residenza estera ed un domicilio italiano, diverso da quello presso cui, invece, l’agenzia delle Entrate aveva provveduto alla notifica degli avvisi di accertamento.

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