Per le startup meno burocrazia e più incentivi in attesa dell’ok di Bruxelles
Novità dalla legge di Bilancio 2017 per chi investe nelle startup innovative, di cui al Dl n. 179/2012, ma anche per chi decide di adottarne i criteri per costituire una nuova impresa.
Le startup innovative sono società di capitali, anche in forma di cooperativa, con residenza in Italia, e le cui azioni o quote di partecipazione al capitale non sono trasferibili su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Con la modifica introdotta dall’articolo 4, comma 11, lettera b), del Dl n. 3/2015, la definizione è estesa anche alle imprese residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. Oltre a ciò, è necessario il rispetto di alcuni vincoli normativi in termini di compagine societaria, valore della produzione e oggetto sociale.
Il carattere innovativo può essere riconosciuto anche alle startup in ambito sociale (cd startup innovative a vocazione sociale) qualora si tratti di società che operano in via esclusiva nei settori individuati dal Dl n. 155/2006:
- assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica,
- servizi strumentali alle imprese sociali.
Le novità. La legge di Bilancio restituisce un modello di startup innovativa più flessibile, soprattutto per quanto attiene alle dinamiche di costituzione e al processo di sostentamento finanziario.
Nel primo aspetto, è introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di segreteria per l’iscrizione dell’atto costitutivo al Registro imprese che, si ricorda, dovrà avvenire presso l’apposita sezione speciale dedicata alle società in argomento. Già vigente, invece, la dispensa per le startup innovative dal diritto annuale e da tutti gli altri diritti di segreteria e bolli per gli atti iscritti al Registro imprese.
Sempre sul fronte dello snellimento burocratico, l’atto costitutivo delle startup potrà essere sottoscritto oltre che con la firma digitale del legale rappresentante, anche con la firma elettronica avanzata autenticata (attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato) di quest’ultimo.
La previsione di cui sopra si lega con quella già in essere che consente la costituzione delle startup senza passare dal notaio, adottando il modello standard tipizzato dal ministero dello Sviluppo economico e riassunte nel Dm dello scorso 17 febbraio 2016.
Si evidenzia, infatti, che è’ disponibile online, al link startup.registroimprese.it , il modello standard di atto costitutivo di startup innovativa in forma di srl. Il documento, da compilare e firmare digitalmente direttamente sulla piattaforma realizzata da Unioncamere e InfoCamere, rende pienamente operativo il meccanismo semplificato introdotto col decreto Mise del 17 febbraio scorso, e attuato con decreto direttoriale dello scorso 1° luglio, con cui sono state approvate le specifiche tecniche per predisporre atti costitutivi e statuti in formato elaborabile XML, senza avvalersi di un notaio.
La compilazione del modello può essere eseguita anche con software diversi rispetto a quello messo a disposizione dalle Camere di commercio. Comunque sia redatto, in ogni caso, il documento informatico prodotto e firmato digitalmente, va trasmesso per la registrazione alla Cciaa competente, nei 20 giorni successivi alla sottoscrizione.
Saranno gli stessi uffici ad attuare, una volta ricevute le pratiche, i controlli disciplinati con circolare operativa n. 3691 C del Mise, con cui sono state fornite istruzioni specifiche alle Cciaa sulla procedura.
Se l’atto informatico passa tutti i controlli, entro 10 giorni dalla data di protocollo, la Cciaa iscrive in via provvisoria la start up nella sezione ordinaria del registro imprese, apponendo la dicitura «startup costituita a norma dell’articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale».
Dopodiché, sarà avviato l’iter di iscrizione della società nella sezione speciale prevista per le startup innovative. Tutta la documentazione andrà sottoscritta digitalmente da ciascun contraente, in caso di società pluripersonale.
Le agevolazioni. In tema di agevolazioni per chi investe nella costituzione delle startup innovative, prende spessore l’incentivo fiscale spettante agli investitori. Al momento, i soggetti Irpef godono di una detrazione di imposta pari al 19% della somma investita, elevabile al 25% in presenza di startup a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. L’investimento massimo agevolabile è di 500.000 euro, da mantenersi per almeno due anni.
Di contro, ai soggetti Ires spetta una deduzione del reddito imponibile pari al 20% delle somme investite, elevabile al 27% nei casi di startup a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Il limite massimo dell’investimento è, però, fissato ad 1,8 milioni di euro.
Con le nuove disposizioni, è stato innalzato l’investimento massimo agevolabile per i soggetti Irpef, fino ad 1 milione di euro. Resta invariato quello per i soggetti Ires. Per entrambi, però, sale a tre anni il vincolo minimo di destinazione dei capitali.
Inoltre, sia la detrazione (nel caso di soggetti Irpef) che la deduzione (in caso di soggetti Ires) potranno essere fruite in una percentuale più elevata, fissata al 30%. Quest’ultima sarà applicabile a tutte le startup innovative, comprese quelle a vocazione sociale.
I BONUS FISCALI PER LE STARTUP
In attesa della Ue. L’efficacia delle nuove disposizioni è, al momento, in stand by, in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Rimanendo in tema di incentivi, per l’erogazione dei finanziamenti agevolati destinati a favorire lo sviluppo e la nascita delle startup innovative, in base al regime di aiuto regolamentato dal Dm 24 settembre 2014 (Smart&Start), la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni di euro sia per l’anno 2017 che per l’anno 2018. L’erogazione degli aiuti è sotto l’egida di Invitalia spa, e consistono in un finanziamento a tasso zero a copertura del 70/80% delle spese ammissibili (sia per investimento che per la gestione). Per le imprese localizzate nelle regioni meno sviluppate e nel cratere sismico aquilano il mutuo va restituito solo per l’80%, costituendo la differenza un contributo a fondo perduto.
È consentita, inoltre, la cessione delle perdite prodotte dalla startup nei primi tre esercizi di attività a favore di società quotate che ne detengano una partecipazione pari almeno al 20 per cento. L’Inail, infine, previa approvazione di un apposito regolamento, potrà sottoscrivere quote di fondi comuni d’investimento chiusi, dedicati appositamente all’attivazione di startup innovative.