Imposte

Per Tari e Tasi bonus pieno

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di Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi

Ai sensi dell'articolo 1, comma 669 della legge 147/2013, la Tasi è dovuta a fronte di servizi indivisibili per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo (quindi non solo dal proprietario o titolare di diritto reale) di fabbricati, aree scoperte e di quelle edificabili (escluse le aree pertinenziali, accessorie e quelle condominiali).
Nonostante condivida con l'Imu la stessa base imponibile, si deve ritenere che tale componente sia ammessa in deduzione dal reddito d'impresa (con i criteri previsti dall'articolo 99, comma 1, del Tuir) e di lavoro autonomo nonché dall'Irap (sempre con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo). D'altronde la legge di stabilità, che ha istituito la nuova articolazione dell'imposta unica comunale, non ha sancito espressamente (a differenza di quanto previsto per l'Imu) l'indeducibilità da Ires, Irpef e Irap.
Le stesse considerazioni valgono con riferimento alla tassa che finanzia il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (Tari), anch'essa correlata al possesso o detenzione di immobili, che quindi risulta ugualmente deducibile dalle imposte sui redditi e dall'Irap in ragione della mancata previsione di indeducibilità della norma che l'ha introdotta.
Per gli immobili strumentali di lavoratori autonomi e delle imprese commerciali utilizzati promiscuamente dovrebbero invece valere le regole stabilite dagli articoli 54, comma 3, e 64, comma 2, del Tuir. Pertanto in tali casi la Tasi e la Tari riferite a tali beni saranno deducibili nella misura del 50% dell'importo pagato in ciascun periodo d'imposta.

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