Per il venditore il nodo-svalutazioni
Contabilizzare con la tecnica dell’attualizzazione le cessioni di beni strumentali in cui è prevista una dilazione di pagamento oltre i 12 mesi ha importanti ricadute tributarie. Alcuni dei riflessi ai fini della determinazione del reddito fiscale del cedente e del cessionario sono stati affrontati da Assonime nella recente circolare 14/2017, mentre manca ancora l’opinione delle Entrate.
Tali effetti devono essere determinati alla luce del principio di derivazione rafforzata introdotto dal nuovo articolo 83 del Tuir anche per i soggetti che applicano i principi Oic (diversi dalle micro imprese). Norma secondo cui i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione recati dai nuovi principi contabili sono fiscalmente riconosciuti.
I riflessi per il venditore...
In primo luogo il soggetto cedente tasserà il ricavo di vendita sulla base del minor valore derivante dallo scorporo della componente finanziaria dal prezzo. Tale ricavo “netto”, per il principio di derivazione rafforzata, non dovrebbe assumere rilevanza solo ai fini della determinazione del reddito di impresa (articolo 85, Tuir), ma anche per tutte quelle norme tributarie che fanno riferimento ai ricavi d’esercizio, quali la disciplina delle società di comodo, la determinazione del Rol ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articolo 96, Tuir), il calcolo delle spese di rappresentanza deducibili (articolo 108, comma 2, Tuir) e così via.
Anche il credito verso il cliente risulterà fiscalmente riconosciuto per il minor importo derivante dallo scorporo della componente imputabile agli interessi attivi, i quali saranno “capitalizzati” sul credito stesso man mano che matureranno.
Occorre, a questo punto, comprendere come incide questa novità sui limiti di deducibilità delle svalutazioni crediti del cedente (0,5% per la quota annua e 5% per il valore complessivo del fondo dedotto) in quanto l’articolo 106 del Tuir si riferisce letteralmente al valore “nominale” dei crediti. Il rischio di perdita continua, infatti, a gravare sul valore nominale.
La componente finanziaria scorporata rileverà per il cedente come interesse attivo da “spalmare” lungo la durata della dilazione concessa al cliente.
Si tratta di interessi attivi di natura commerciale, i quali vanno ad incidere positivamente sul calcolo degli interessi passivi deducibili per il cedente in quanto l’articolo 96 del Tuir – già prima delle novità sul bilancio d’esercizio – prevedeva che gli interessi passivi sono deducibili (anche) nei limiti degli interessi attivi (impliciti ed espliciti) relativi a crediti commerciali.
...e quelli per il compratore
La medesima rilevanza fiscale dell’attualizzazione si ha per l’acquirente del bene strumentale, per il quale il costo del cespite dovrà essere assunto, anche ai fini fiscali, al netto degli interessi scorporati, a meno che non si tratti di una micro impresa che ha preferito restare lontana dall’applicazione del costo ammortizzato.
Al di là di questo caso specifico – non certo infrequente in Italia – il costo del cespite iscritto in bilancio al netto della componente finanziaria assumerà rilevanza quale costo fiscale del bene, da prendere a riferimento sia per la determinazione delle quote di ammortamento (ma non per il super o iperammortamento, almeno secondo le Entrate: circolare 4/E/2017, par. 5.4) e delle plusvalenze/minusvalenze da realizzo, sia per la determinazione delle manutenzioni deducibili a norma del comma 6 dell’articolo 102 (o nei limiti del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili).
Per quanto riguarda, infine, la componente finanziaria scorporata dal debito verso il fornitore, questa assumerà rilevanza lungo il periodo di durata della dilazione, quale interesse passivo.
Si tratta di interessi passivi di natura commerciale, in quanto maturano su un credito di fornitura, per cui gli stessi non rientrano nei limiti di deducibilità dell’articolo 96 del Tuir poiché espressamente esclusi da tale disciplina, sia che si tratti di interessi “espliciti” che “impliciti” (circolare 38/E/2010). Dunque gli interessi passivi di natura commerciale oggetto di scorporo risulteranno interamente deducibili dal reddito del soggetto acquirente nell’esercizio di maturazione.