Perché è necessario prorogare la trasmissione dei dati delle fatture del 18 settembre
Imprese e professionisti chiedono l’ennesima proroga, stavolta relativamente alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e registrate, la cui scadenza è fissata al prossimo 18 settembre.
Siamo contrari alle proroghe perché gli adempimenti tributari si devono chiudere anche per non compromettere la pianificazione della attività delle aziende e degli studi di assistenza tributaria, ma anche stavolta ci sono buone ragioni per uno slittamento del termine.
L’impegnativo adempimento è al debutto ed ha già avuto un paio di proroghe. L’invio delle registrazioni doveva essere trimestrale al 31 maggio, poi è divenuto semestrale al 25 luglio ed infine, con il provvedimento 27 marzo 2017 n. 58793, la scadenza del primo semestre 2017 è fissata al 16 settembre (prorogato a lunedì 18) e per il secondo semestre la scadenza sarà entro il mese di febbraio 2018.
Di per se la comunicazione in via telematica riguarda i dati delle fatture emesse e registrate che generalmente risultano dalle registrazioni nei registri Iva delle fatture emesse ed acquisti. I dati del registro dei corrispettivi non devono essere trasmessi indipendentemente dall’importo dell’operazione a condizione che non sia stata emessa la fattura nei confronti del privato. I corrispettivi vanno trasmessi solo dai contribuenti, che a fronte di qualche beneficio fiscale (esempio esonero Intra acquisti) hanno optato per la trasmissione dei dati su base volontaria entro lo scorso 31 marzo.
Le registrazioni delle fatture dei primi sei mesi del 2017, generalmente sono aggiornate perché i contribuenti hanno dovuto fare la liquidazione Iva mensile o trimestrale i cui termini sono scaduti. Ci può essere qualche ritardo volontario per i contribuenti che, ad esempio, non detraggono l’Iva acquisti (esempio agricoltori) oppure per chi è in credito sistemico di Iva.
Ma allora perché invocare l’ennesima proroga. Il problema è informatico. Le specifiche tecniche e le regole per la compilazione della comunicazione precisano che ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta (operazioni esenti, non imponibili, non soggette) occorre indicare la tipologia/natura della operazione. A tal fine, anche con la circolare dell’agenzia delle Entrate n. 1 del 7 febbraio 2017 e con la risoluzione 87/E del 5 luglio 2017, sono stati indicati i rispettivi codici (esempio codice N1 per le operazioni escluse di cui all’articolo 15 del Dpr 633\72, eccetera).
L’aggiornamento del software in linea di massima è stato fatto e - fanno sapere Assosoftware - anche consegnato tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Serve però che i professionisti e aziende - che presumibilmente un po’ di ferie le hanno fatte - prendano dimestichezza e abbiano il tempo di verificare la funzionalità delle nuove procedure, e non è una cosa che si può fare in poche ore. Quindi a settembre ci sarà presumibilmente un picco nelle richieste di assistenza alle case di software, servirà del tempo per assimilare le nuove procedure e bisognerà comunque portare avanti l’attività ordinaria: il 18 settembre occorre anche trasmettere i dati della liquidazione Iva dei mesi relativi al secondo trimestre 2017, un adempimento già collaudato perché entro lo scorso 12 giugno sono stati trasmessi i dati del primo trimestre, ma che richiede tempo e attenzione.