Imposte

Perdite su crediti, agevolazione con più chance temporali

La deduzione delle perdite vale fino alla corretta cancellazione del credito

Le perdite su crediti sono deducibili in un qualsiasi periodo d’imposta incluso nel lasso di tempo che va dalla maturazione dei presupposti previsti dall’articolo 101, comma 5, del Tuir fino al momento in cui dovrebbe essere correttamente rilevata la cancellazione del credito. Di questo importante chiarimento – contenuto nella risposta delle Entrate 342 del 13 maggio scorso – è necessario tener conto in fase di conteggio dell’Ires dovuta in riferimento al periodo d’imposta 2020.

Requisiti per la deducibilità
L’articolo 101, comma 5, del Tuir prevede che le perdite su crediti, diverse da quelle realizzate dagli intermediari finanziari a fronte di cessioni a titolo oneroso, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. La norma prevede, inoltre, che le perdite su crediti siano “in ogni caso” deducibili solo:

1 quando il debitore è soggetto a procedure concorsuali o procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, oppure ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (articolo 182-bis, Rd 267/42) o un piano attestato (articolo 67, terzo comma, lettera d);

2 quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando non è superiore a 5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione (articolo 27, comma 10, del Dl 185/2008), o 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi, infine, sussistono quando il credito è cancellato dal bilancio in corretta applicazione di quanto previsto dai principi contabili sia Oic che Ias/Ifrs (salvo che in riferimento alla derecognition da write off).

Quando si può dedurre
Nell’incrocio tra le regole fiscali (che disciplinano il momento in cui la perdita su crediti è deducibile) e quelle contabili (che disciplinano il momento in cui tale perdita va rilevata) si generano possibili disallineamenti che l’articolo 13, comma 3, del Dlgs 147/2015 ha affrontato fornendo un’interpretazione autentica dell’articolo 101, comma 5, del Tuir.

A seguito di tale interpretazione e della citata risposta dell’Agenzia, è ora chiaro che è possibile dedurre le perdite relative a crediti già svalutati non solo nel momento in cui si verificano i requisiti fiscali – apertura delle procedure (para)concorsuali in un caso o decorso dei sei mesi per i cosiddetti “mini crediti” – o in quello di “cancellazione” del credito dal bilancio, ma anche in uno qualsiasi dei periodi d’imposta che ricadono nel lasso temporale tra la maturazione dei presupposti fiscali e la cancellazione del credito, effettuata nel rispetto dei principi contabili.

Si pensi, ad esempio, a un credito pari a 2mila euro sorto nel 2018 in capo a una società non di rilevante dimensione, immediatamente esigibile e oggi non ancora incassato, svalutato integralmente nel bilancio 2019 e cancellato dalla contabilità nel 2021 a seguito di un’operazione di cessione che prevede il trasferimento sostanziale di tutti i rischi. Nel caso in esame, è rimessa all’impresa creditrice la scelta se dedurre la perdita fiscale nel periodo d’imposta 2019 (anno in cui si verifica il requisito fiscale del decorso dei sei mesi per i mini crediti), 2020 o 2021 (anno di cancellazione del credito dal bilancio, in ottemperanza dei principi contabili).

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