Diritto

Perdite, gerarchia rigida per l’utilizzo delle riserve

Per la Cassazione le poste di patrimonio netto vincolante vanno usate per ultime. Necessaria cautela nella distribuzione di plusvalenze solo ipotizzate

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di Angelo Busani

La perdita d’esercizio è rilevante (e intacca il capitale sociale) per la parte che residua dopo che siano state esaurite tutte le poste di patrimonio netto, diverse dal capitale sociale, disponibili per assorbirla. Nell’effettuare il predetto utilizzo delle poste di patrimonio netto disponibili per fronteggiare le perdite, occorre procedere a individuarle «secondo una progressione rigida: dalla riserva meno vincolata e più disponibile, alla riserva meno vincolata e, quindi, meno disponibile».
È quanto deciso dalla Cassazione, nella sentenza n. 15087 del 12 maggio 2022 (che, dunque, fa il paio con l’identica sentenza n. 14210 del 5 maggio 2022), nella quale, in particolare è stato sancito che, per la copertura delle perdite, si può utilizzare anche la riserva formata iscrivendo in bilancio le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto alla valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate.
Tuttavia, essendo questa riserva, qualificata dalla legge (articolo 2426, comma 1, n. 4) del Codice civile) come “indisponibile”, la sua destinazione a ripianamento perdite può essere effettuata solo una volta che siano state utilizzate tutte le altre riserve che non siano gravate da un vincolo di non distribuibilità.
Nell’emanare la sua decisione n. 15087, la Corte di Cassazione coglie, inoltre, l’occasione per confermare la perdurante centralità di alcuni suoi consolidati orientamenti.
I criteri di priorità
Anzitutto, l’idea (espressa nella sentenza 5740/2004) che se la valutazione secondo il metodo del patrimonio netto, anziché quello del costo storico, bensì risponde all'intento di rappresentare l’effettiva consistenza del patrimonio sociale, d'altro canto si tratta di una scelta che deve essere fatta in un clima di cautela, espresso appunto dal divieto di distribuzione della riserva che ne deriva. Inoltre, come la Suprema Corte sancì nella sua pronuncia n. 8221/2007, il principio per il quale è «preclusa ai soci la possibilità di far gravare le perdite sul netto meno vincolato, sino a quando esistono parti di netto meno vincolate o non vincolate».
Infine, l’orientamento (espresso nella decisione n. 12347/1999) secondo cui l’utilizzo degli “strati” che compongono il patrimonio netto deve essere effettuato compiendo un percorso che segua, come principale regola, il grado di facilità con il quale la società potrebbe deliberarne la distribuzione ai soci.
Ad esempio, il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello concernente la riserva legale, mentre sono, d’altro canto, liberamente disponibili le riserve formate per previsione statutaria e le riserve facoltative (in quanto originate da una spontanea decisione assembleare). Di modo che, in caso di perdite, l’ordine di utilizzo del patrimonio netto, al fine della copertura del deficit, è il seguente: prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, quindi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale.
Le riserve da patrimonio netto
Quanto alla riserva formata mediante l’applicazione del metodo (anziché del costo storico) del patrimonio netto alla valutazione delle partecipazioni in società controllate o collegate, la Cassazione osserva che la regola prudenziale relativa alla non distribuibilità di detta riserva corrisponde all’intento di evitare il rischio di indebite fuoriuscite di ricchezza dal patrimonio della società per il fatto che si tratterebbe in effetti della distribuzione di utili solo sperati, in quanto le plusvalenze in questione sono solo stimate e non effettivamente realizzate.
In sostanza, secondo la Cassazione, si tratta di una ipotesi analoga a quella della riserva formata con le plusvalenze iscritte in applicazione del criterio del fair value, anch’esse gravate da un vincolo di distribuzione (articolo 6 del Dlgs 38/2005), salvo che, anche in questo caso, si renda necessario utilizzarle a copertura perdite dopo che sia esaurita ogni altra posta di patrimonio netto, compresa la riserva legale.

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