Contabilità

Perdite rilevanti, per il collegio sindacale onere di controllare la correttezza delle decisioni

di Riccardo Borsari

Il legislatore è intervenuto su diversi fronti nell’intento di (almeno in parte) contenere gli effetti negativi della crisi (anche) economica innescata dal Covid-19.

Un versante di rilievo concerne la sospensione degli obblighi in materia di capitale sociale, oggetto di intervento da parte del decreto Liquidità (Dl 23/2020) nonché, successivamente, della legge di Bilancio 2021. In estrema sintesi, è stata disposta, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la sospensione (facoltativa) degli obblighi derivanti da perdite “rilevanti” (articoli 2446 e 2447 del Codice civile) e la correlata non operatività delle cause di scioglimento, con rinvio sino all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo (esercizio 2025), allo scopo di evitare che «la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa – palesemente abnorme – tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del Codice civile» (relazione illustrativa al decreto Liquidità).

L’interpretazione della disposizione ha, sin da subito, evidenziato incertezze nient’affatto banali, dal momento che non risultava chiaro se la “sospensione” delle regole codicistiche riguardasse solamente le perdite provocate dall’emergenza Covid o anche quelle maturate antecedentemente. La prima lettura, più restrittiva ma maggiormente aderente alla ratio della disciplina, è stata seguita dall’unico provvedimento giurisdizionale risultante (Tribunale di Catania, decreto del 28 maggio 2020) ed è stata condivisa dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (documento del 10 giugno 2020). La seconda, più estensiva, è stata invece fatta propria, con svariate argomentazioni, dal Consiglio notarile di Milano (massima 191 del 16 giugno 2020).

Pure la formulazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, oltre ad avere consentito il suddetto quinquiennio di grazia, ha riproposto i dubbi sopra accennati circa l’estensione del concetto di «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020». Merita altresì ricordare, anche in quanto elemento utile a dirimere l’incertezza in questione, che comunque gli amministratori (e, nel caso di inerzia, l’organo sindacale) devono, tra l’altro, “senza indugio” convocare l’assemblea per gli «opportuni provvedimenti»; all’assemblea predetta deve essere sottoposta una relazione dell’organo amministrativo, in funzione informativa, sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni dell’organo sindacale; nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento della loro relazione sulla situazione patrimoniale della società.

Quel che non dovrebbe risultare in discussione è il grado di attenzione, crescente, richiesto specialmente al collegio sindacale: la rilevazione della situazione dell’impresa, in un momento di elevata fragilità (pur se provocata da un evento straordinario e imprevedibile), deve avvenire secondo cadenze di particolare cura e costanza, tanto allo scopo di scongiurare comportamenti fraudolenti quanto di intercettare tempestivamente situazioni di perdita di prospettiva della continuità aziendale. Se infatti il legislatore mira a stimolare, o, comunque, a non deprimere la gestione imprenditoriale, il peculiare periodo e contesto non possono ignorarsi né sottovalutarsi, senza che ciò comporti il tradimento della business judgment rule.

Nell’ottica di monitorare costantemente l’andamento societario. Isolare le “perdite da Covid-19” e verificarne la natura contingente e non strutturale; prestare attenzione alle perdite che dovessero generarsi nell’esercizio 2021, anche nella loro connessione con il pregresso, assume un ruolo vieppiù centrale quella adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile enfatizzato, per così dire, dall’attuale articolo 2086 del Codice civile. Questa disposizione, pur non costituendo certo una novità, si candida a vero e proprio cardine del sistema non solo in funzione dell’accertamento della crisi d’impresa. Significativo, al proposito, un provvedimento del Tribunale delle imprese di Milano dell’ottobre 2019, adito ex articolo 2409 del Codice civile dai collegi sindacali di due società, il quale ha qualificato come gravi irregolarità nella gestione condotte poste in essere in violazione dell’articolo 2086, comma 2, del Codice civile. Il ruolo del collegio sindacale non può più reputarsi limitato al “tradizionale” controllo ex post, ma è chiamato ad attivarsi ex ante nell’ambito del contesto gestionale, non in chiave, naturalmente, di sindacato sulla gestione bensì di verifica della predisposizione di meccanismi che assicurino la correttezza delle decisioni e, più in generale, l’adeguatezza degli assetti.

In questa prospettiva, l’interazione tra detta disposizione e le considerazioni sopra svolte si rivelerà particolarmente meritevole di riflessione e di attenzione sotto il profilo applicativo.

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