Perdite scomputate non utilizzabili per la definizione delle liti
In caso di rettifica del reddito della consolidante che ha richiesto di scomputare dall'imponibile accertato le perdite pregresse delle consolidate, la definizione della lite comporta la rinuncia all'intero importo delle perdite compensate. In presenza di ricorso “per saltum” proposto dallaAgenzia delle Entrate, soccombente in primo grado, direttamente in Cassazione, la sanatoria si ottiene con il pagamento del 40% e non del 5% della maggiore imposta. E ancora: la consolidante può definire la lite derivante dalla rettifica di secondo livello del reddito di gruppo ma non può scomputare quanto versato dalla consolidata nelle more della lite avente ad oggetto l'accertamento di primo livello. Si tratta di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 165 e 166 , molto rilevanti ai fini della sanatoria in scadenza a fine mese (articolo 6, Dl 119/2018). Pur trattandosi di vicende legate alla rettifica del reddito di gruppo, le indicazioni sono di interesse generale.
Nella risposta 165 si affronta il caso della rettifica del reddito della consolidante in relazione alla quale quest'ultima ha chiesto di compensare il maggior imponibile con le perdite pregresse delle consolidate (modello Ipec). Per effetto di tale richiesta, l'Ires si azzera. La controversia ha visto il contribuente vittorioso in Ctp. L'agenzia delle Entrate, in accordo con la società, ha proposto ricorso “per saltum” direttamente in Cassazione (articolo 62, comma 2 bis, Dlgs 546/92). L’istante chiede di sapere se la definizione della controversia può avvenire con il pagamento del 5% e se la perdita portata in compensazione del maggior reddito accertato possa essere riutilizzata nella misura del 95%.
La risposta dell'Agenzia è stata negativa in entrambi i casi. L’articolo 6, comma 2 ter, Dl 119/2018 presuppone un doppio grado di giudizio sfavorevole al Fisco. Tanto, in ragione della elevata probabilità di soccombenza del ricorso per Cassazione. Di conseguenza, nella fattispecie in esame, la sanatoria presuppone il pagamento del 40%. La base su cui commisurare la definizione è inoltre l'imposta al lordo della perdita pregressa. Nulla dovrà essere quindi pagato a titolo di Ires, in quanto assorbita dalla compensazione con le perdite, mentre l'Irap sarà dovuta secondo le regole ordinarie. Con precisazione innovativa, si afferma infine che la perdita pregressa compensata, per effetto della definizione, si azzera del tutto e non ritorna, neppure in parte, nella disponibilità della società.
La risposta n. 166 riguarda due contenziosi collegati, che hanno ad oggetto l'accertamento di primo livello nei riguardi della consolidata, e quello di secondo livello verso la consolidante. L'istante vorrebbe chiudere il secondo, che reca un debito d'imposta, scomputando da quanto dovuto la somma pagata dalla consolidata nel corso della lite collegata. Per le Entrate in presenza di più co-obbligati non è possibile scomputare quanto pagato dai soggetti che non si avvalgono della definizione. Tuttavia anche la consolidata può definire la sua controversia, sulla base dell'imposta teorica dovuta nell'accertamento di primo livello (circolare 10/2019). In tale eventualità, la stessa potrà ovviamente dedurre gli importi versati medio tempore.
Agenzia delle Entrate, interpello, risposta 165 del 28 maggio 2019
Agenzia delle Entrate, interpello, risposta 166 del 28 maggio 2019