Diritto

Piano di ristrutturazione con benefici fiscali in bilico

Il Dlgs 14/2019 non estende al nuovo strumento gli sconti delle altre procedure

di Claudio Ceradini

Rischio tassazione per le sopravvenienze da falcidia nel piano di ristrutturazione omologato (comunemente definito Pro), che nasce senza copertura tributaria e sembra non godere dei benefici e delle franchigie tradizionalmente assegnati agli strumenti di gestione della crisi. È il quadro che emerge dalla lettura congiunta del nuovo Codice della crisi e del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
Lo strumento

Il Pro è uno strumento totalmente nuovo, disciplinato dagli articoli da 64-bis a 64-quater del Codice della crisi e dell’insolvenza, che il Dlgs 83/2022, attuativo della direttiva Insolvency (la 1023/2019), ha introdotto circa un mese prima dell’entrata in vigore della riforma scattata il 15 luglio scorso.
Ciò che lo rende unico nel panorama delle opzioni disponibili per la soluzione della crisi, è la possibilità di prevedere un piano di soddisfacimento dei creditori in deroga al principio sino a ieri indiscusso della priorità assoluta, e cioè del granitico rispetto della gerarchia delle cause legittime di prelazione. La condizione è che la proposta sia approvata da tutte le classi, in cui devono essere obbligatoriamente collocati i creditori. La novità ha generato posizioni contrastanti, operativamente compiaciute ma giuridicamente perplesse, e una delle incertezze riguarda proprio il rapporto con l’Erario.
L’esenzione

Il Tuir prevede per gli strumenti di soluzione della crisi notevoli agevolazioni: la più rilevante è l’esenzione da imposizione della sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione del debito verso i creditori. Lo stabilisce l’articolo 88, comma 4-ter, che disciplina l’esenzione in funzione della tipologia di strumento o procedura concorsuale utilizzata. La norma riporta nel dettaglio gli strumenti ammessi al beneficio, graduandone la misura in funzione della natura liquidatoria o di risanamento. Tra quelli elencati, e quindi ammessi, non c’è (ovviamente) il nuovo piano di ristrutturazione omologato.
Ma, mentre per la composizione negoziata il Codice della crisi prevede espressamente (articolo 25-bis, comma quinto) l’applicabilità dell’articolo 88 Tuir, nulla dispone per il nuovo piano di ristrutturazione omologato, che quindi allo stato potrebbe (forse) accedere all’esenzione nella misura in cui sia sostanzialmente assimilabile ad uno degli strumenti previsti dalla norma.
Il Pro nasce però come istituto autonomo, nuovo, e le sue regole richiamano di volta in volta altri istituti previsti dal Codice.
Nel corso della procedura il debitore non subisce alcuno spossessamento, e mantiene su di sé la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Gli atti straordinari conclusi rimangono quindi efficaci, con una impostazione assimilabile alla composizione negoziata. Più vicina alle regole dell’accordo di ristrutturazione del debito è, invece, la disciplina dei contratti pendenti di finanziamento. Non applicandosi l’articolo 100 del Codice della crisi, l’apertura della procedura non comporta l’immediata esigibilità del credito, cosicché il debitore potrà proseguire, senza autorizzazioni specifiche, il pagamento delle rate in scadenza e quindi di un debito “pregresso”.
A livello procedurale, il Pro fa riferimento per larga parte alle regole del concordato preventivo, tra cui le modalità di convocazione dei creditori, gli obblighi del commissario, le operazioni di voto e la possibile conversione in liquidazione giudiziale in presenza di atti in frode ai creditori.
In sintesi, il Pro è strumento autenticamente nuovo. L’articolo 88 Tuir non lo cita e quindi, ad oggi, la sopravvenienza da falcidia non può considerarsi esclusa da tassazione. La sua operatività concreta richiede un rapido adeguamento normativo, dell’articolo 88 come delle altre disposizioni (plusvalenze, deducibilità della perdita su crediti, regole di emissione delle note di accredito) che regolano la fiscalità del risanamento. In assenza la manovra prevista nel piano dovrà tenere conto degli effetti fiscali.

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