Contabilità

Pmi con bonus-quotazione e sconti Pir estesi al real estate

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di Valentino Tamburro

Le piccole e medie imprese che intendono quotarsi in un mercato regolamentato e quelle che operano nel settore immobiliare potranno beneficiare di due importanti agevolazioni fiscali contenute nella legge di bilancio per il 2018 . Le prime, infatti, potranno beneficiare di un credito d’imposta che sarà rapportato alle spese di consulenza sostenute nell’ambito della procedura di quotazione fino al 31 dicembre 2020. Le Pmi che operano nel settore immobiliare, invece, potranno trarre beneficio dall’estensione del regime fiscale dei piani individuali di risparmio (Pir) agli strumenti finanziari emessi dagli operatori del settore real estate.

Quotazione Pmi

Le piccole e medie imprese che a partire dal prossimo anno avvieranno una procedura per l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro della Ue o dello Spazio economico europeo potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute a tal fine nel triennio 2018-2020. L’agevolazione in questione, che spetterà nella misura massima di 500mila euro, sarà riconosciuta solo nel caso in cui la procedura di ammissione abbia esito positivo. Le Pmi che intenderanno usufruire della novità in questione potranno utilizzare in compensazione nel modello F24 il nuovo credito d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà ottenuta la quotazione.

In base a quanto previsto dalla Legge di bilancio, non rileva a tal fine né il limite di 250mila euro, previsto per i crediti d’imposta agevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700mila euro previsto per altri crediti e contributi. Troverà invece applicazione un limite massimo di spesa a carico dello Stato pari a 20 milioni per il 2019 e 30 milioni per il biennio 2020 e 2021. Analogamente a quanto previsto per altre agevolazioni, il credito d’imposta in questione non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e della base imponibile ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi in base a quanto previsto dagli articoli 61 e 109 del Tuir.

Infine, sarà un decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con l’Economia, che dovrà essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, a stabilire le modalità e i criteri di attuazione dell’agevolazione.

Estensione regime dei Pir

La Legge di bilancio per il 2017, che ha introdotto il regime fiscale agevolato dei Pir, aveva espressamente escluso gli strumenti finanziari emessi dalle società immobiliari dalla quota dell’investimento (70 per cento) destinata ai prodotti finanziari cosiddetti «qualificati» da includere in un singolo Pir.

La Legge di bilancio per il 2018, che estende anche agli strumenti finanziari emessi da queste ultime il regime fiscale dei Pir, rappresenta senz’altro una novità positiva per gli operatori del settore real estate, che potranno beneficiare del maggiore “appeal fiscale” degli strumenti finanziari di capitale o di debito già emessi o che andranno ad emettere dal prossimo anno.

L’esenzione da imposizione delle plusvalenze realizzate e dei redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche residenti in Italia nell’ambito dei Pir costituisce infatti un’importante variabile nell’ambito dell’attività di asset allocation dei risparmiatori, come già confermato dai risultati positivi raggiunti dai Pir dopo 10 mesi dalla loro introduzione nell’ordinamento italiano.

Nessuna novità, infine, in relazione al limite percentuale applicabile a ciascuna tipologia di strumento finanziario che può essere inserito in un Pir, all’ammontare massimo annuo degli strumenti finanziari, pari a 30mila euro, e a quello complessivo, pari a 150mila euro.

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