Finanza

Pmi, rinegoziazione consentita con nuovi finanziamenti

Impatti delle misure previste dal decreto liquidità, dal lato delle banche e delle imprese

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di Alessandro Germani

Oltre alla moratoria prevista dal Dl Cura Italia, le Pmi (comprese le mid cap con dipendenti fino a 499) possono beneficiare degli interventi di liquidità previsti dall’articolo 13 del Dl 23/20. Questo mediante differenti modalità che spaziano dai nuovi finanziamenti alle rinegoziazioni del debito pregresso (Il Sole 24 Ore 19 aprile 2020). Vediamone le implicazioni, lato banche e lato imprese.

Le rinegoziazioni
Partiamo dalle rinegoziazioni che sono disciplinate dalla lettera e). In questo caso la garanzia diretta è pari all’80 per cento e sale al 90 per cento in caso di riassicurazione con l’intervento del Confidi o di altro fondo di garanzia. La condizione prevista è tuttavia quella per cui il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito originario.

Quindi la rinegoziazione dei debiti in essere è consentita purché vi sia anche un incremento di nuova finanza, non inferiore al dieci per cento.

Gli impatti
Vediamo l’impatto lato banca. A fronte di nuova finanza che deve essere fornita, l’operazione assoggettata alla garanzia del Fondo centrale consente di fatto di ottenere una forma garantita per l’80 per cento. La bontà o meno di tutto ciò dipenderà dalle condizioni dei finanziamenti che sono oggetto di rinegoziazione.

Perché se questi non erano garantiti, come può avvenire in presenza di linee a breve termine oppure di mutui chirografari (ovvero senza garanzia) allora l’operazione può essere conveniente per la banca. Perché a fronte del credito addizionale (da stabilire poi quanto) la banca potrebbe sostituire delle linee non garantite con altre in cui il Fondo garantisce all’80 per cento, residuando in capo alla banca solo il 20%. Da notare che la lettera e) non precisa né cosa si possa riscadenzare, né con quale durata né tantomeno in base a quale tasso (che potrebbe essere inferiore se a fronte della garanzia del Fondo il rischio per la banca si riduce).

Vediamo ora gli aspetti lato impresa. La stessa non potrà sostituire tout court il breve con il medio lungo termine, in quanto poi avrà comunque necessità di linee di breve o comunque autoliquidanti per la propria operatività commerciale. Il vantaggio potrà essere quello di “consolidare” il proprio debito, ottenendo un riscadenzamento a lungo termine, che potrà toglierle un po’ di pressione in questo momento. Da questo punto di vista, tuttavia, una riflessione va fatta proprio sull’orizzonte temporale. In una situazione dove vengono a mancare i ricavi causa Covid-19 e le chiusure aziendali, l’ipotesi di contributi a fondo perduto avrebbe la sua logica. Sennonché gli impatti di una misura del genere sul bilancio dello Stato potrebbero essere proibitivi. Ma allora non c’è dubbio che un allungamento del rimborso del debito, forse ben oltre i 72 mesi cui fa riferimento l’articolo 13, potrebbe rendersi necessario.

La nuova finanza
Per ciò che concerne invece la nuova finanza, in generale sono previste forme differenti a seconda della dimensione della Pmi. Per i soggetti di minori dimensioni, ovvero piccole società ma anche lavoratori autonomi o professionisti, la forma tecnica più adeguata e veloce sembra essere quella dei miniprestiti di cui alla lettera m).

Questi non possono superare l’importo di 25.000 euro (anche in concorso fra più banche come chiarito dalla Guida operativa consultabile sul sito del Fondo di Garanzia) e devono comunque essere parametrati al 25% dei ricavi. Su questa modalità le banche sono attive e i meccanismi paiono già rodati. Per soggetti dimensionalmente più grandi, fino a 3,2 milioni di ricavi, vi è la possibilità di ottenere un finanziamento al massimo di 800.000 euro in base alla successiva lettera n), garantito al 90% o al 100% con intervento di Confidi o soggetto analogo.

Potrebbe essere utile comprendere se uno stesso soggetto, nel rispetto del vincolo del 25% dei ricavi, possa richiedere finanziamenti in base alle due lettere m) ed n), visto il differente regime di garanzia.

Infine per tutte le altre Pmi si rientra nella lettera c) e nei suoi parametri.

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