Controlli e liti

Polizze vita, la definizione dei contratti al nodo della successione

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di Valerio Vallefuoco

La sentenza 10333/2018 della Suprema corte di Cassazione ha sollevato dei dubbi sulla qualificazione delle polizze vita del Ramo III, meglio conosciute come unit e index linked; sono quelle che prevedono, a fronte del pagamento di uno o più premi, una prestazione erogata in forma di capitale o di rendita, che può spettare anche ad un soggetto (il beneficiario) diverso dal contraente.

Il dubbio sollevato dalla sentenza verte sulla possibilità di identificare tali contratti come polizze assicurative sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si tratti di uno strumento finanziario, in cui il rischio della “performance” cade per intero sull'assicurato.

L’imposizione fiscale

Nelle polizze vita unit e index linked, i capitali percepiti per motivi diversi dalla morte dell'assicurato sono tassati sulla differenza tra ammontare incassato e premi versati; l'aliquota da applicare varia dal 12,5% al 26% e dipende dal periodo in cui sono maturati i redditi erogati e dalla presenza o meno di investimenti in titoli di Stato.

La stessa disciplina è prevista per i contratti di capitalizzazione, nei quali l'erogazione della prestazione non è condizionata dal verificarsi di un evento incerto.

Le questioni ereditarie

Nel caso di morte dell'assicurato, invece, l'importo corrisposto dall'assicurazione è, dal 1° gennaio 2015, in parte esente e in parte tassato: rimangono esenti solo le somme percepite dai beneficiari a copertura del rischio demografico, mentre sono tassate quelle erogate come rendimenti finanziari, con le stesse modalità di prelievo ricordate in precedenza.

Sotto il profilo dell'imposta di successione, le somme percepite dai beneficiari in caso di decesso dell'assicurato non concorrono a formare l'asse ereditario, se percepite iure proprio; vi rientrano, invece, se le somme pervengono agli eredi iure successionis. Il primo caso si verifica, ad esempio, nelle assicurazioni caso morte, per le somme che i beneficiari percepiscono al momento della morte del contraente. Il secondo caso può verificarsi, ad esempio, per i contratti di capitalizzazione stipulati dal contraente in favore proprio e non di altri beneficiari, per cui questi ultimi, in caso di morte del contraente, divengono eredi del contratto e a loro verrà pagata una somma alla scadenza dello stesso.

Il confronto

Gli strumenti più simili alle polizze unit linked (almeno per quelle senza copertura di eventi demografici) sono, sotto il profilo finanziario, i fondi comuni di investimento. La tassazione di questi ultimi avviene al momento della distribuzione dei proventi o, caso più comune, al momento del rimborso o della cessione delle quote, con un prelievo che varia tra il 12,5% e il 26% a seconda della presenza di titoli di Stato o equiparati nel portafoglio del fondo. Questi strumenti ricadono sempre nell'asse ereditario soggetto ad imposta di successione, con la sola esclusione degli importi investiti dal fondo in titoli pubblici o in altri titoli esenti da tale imposta.

Quali sono gli effetti fiscali ascrivibili alla sentenza? In mancanza di pronunce dell'amministrazione, non è chiaro quali possano essere. Una, per quanto improbabile, riclassificazione di alcune tipologie di contratti assicurativi tra gli strumenti finanziari potrebbe rilevare soprattutto ai fini dell'imposta di successione.

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