Controlli e liti

Processo telematico, termini brevi per l’impugnazione

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Data spartiacque per la notificazione della sentenza via Pec nel processo tributario per far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Prima d'allora la conoscenza legale della sentenza passa con le modalità ordinarie processualcivilistiche alla controparte. Poi grazie all'avvio del processo tributario telematico è valida la notifica via Pec se la relativa disciplina risulta già operativa. Pertanto è tempestiva l'impugnazione effettuata nel termine lungo solo quando il c.d. processo tributario telematico non risulta essere stato ancora introdotto. Così l'ordinanza di Cassazione n. 4066-2017 (Pres. Iacobellis, Rel. Iofrida) di ieri.

Un ex Carabiniere richiede a rimborso l'Irpef trattenutagli dall'anno d'imposta 1997 al 2008 sul trattamento pensionistico privilegiato corrispostogli e ricorre contro il silenzio rifiuto così formatosi.

Il suo trattamento pensionistico è equiparabile alle pensioni privilegiate concesse ai militari per infermità contratte in servizio rispetto alle pensioni di guerra che sono esenti da Irpef, donde il diritto al rimborso dell'Irpef ingiustamente trattenutagli. L'Amministrazione si oppone ma la Ctp dà ragione all'uomo.

La sentenza di primo grado viene notificata dal difensore del contribuente via Pec per far decorrere il termine breve per l'impugnazione e poter così più velocemente incassare la somma in caso di mancata impugnazione.

L'Amministrazione appella non nel termine breve ma nel maggior termine ordinario. Costituendosi ante la Ctr, il contribuente appellato contesta preliminarmente la tardività dell'appello.

Ma la Ctr dichiara non dovuto il rimborso Irpef. Circa la pregiudiziale, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non è legittima la notifica della sentenza di primo grado a mezzo Pec in quanto non applicabile al processo tributario in base alla normativa vigente ratione temporis di cui al secondo comma dell'articolo 46 del D.L. 90/14.

Nel merito, alle pensioni privilegiate ordinarie, civili o militari, diversamente dalle pensioni di guerra o per invalidità contratta nel servizio di leva, deve essere riconosciuta natura reddituale e non risarcitoria e quindi è legittimo il diniego all'istanza di rimborso Irpef

La tempestività dell'appello. L'uomo soccombente ricorre allora in Cassazione esclusivamente sulla pregiudiziale ma la Corte gli rigetta l'impugnazione per i seguenti motivi:

a) Il primo comma dell'articolo 326 del cpc applicabile anche al processo tributario ricollega la decorrenza del termine breve d'impugnazione non già alla conoscenza sia pure legale della sentenza bensì al compimento di una formale attività sollecitatoria costituita dalla notificazione della sentenza, attraverso le forme tipiche del processo di cognizione, al procuratore costituito della controparte.

Non opera invero alcuna pretesa “conoscibilità giuridica” della sentenza di primo grado attraverso una notifica eseguita a mezzo Pec in quanto non prevista nel processo tributario all'epoca dei fatti;

b) La modalità telematica di notifica a mezzo Pec è stata solo recentemente disciplinata nel processo tributario a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 settembre 2015, n. 156, che ha previsto le specifiche tecniche volte alla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici.

Infatti le notifiche a mezzo Pec sono ora ammesse nel processo tributario se risulta già operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico, in fase di introduzione graduale per regioni a far data dal 1° dicembre 2015.

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