Processo tributario, compensi uguali al commissario ad acta e ai consulenti tecnici
Si volta pagina sui compensi dei consulenti tecnici e dei commissari ad acta nell’ambito del processo tributario. Lo ha stabilito il consiglio di presidenza della giustizia tributaria (risoluzione 4/2014) in virtù del fatto che tra queste figure professionali e l’amministrazione finanziaria si crea un vero e proprio rapporto di servizio che va riconosciuto nell’ambito della retribuzione.
Il processo tributario si allinea così sempre di più a quello civile. Il provvedimento fa riferimento alla risoluzione 8/2010, secondo cui «la liquidazione dei compensi dovrà rispettare i parametri contenuti nel Testo unico delle spese di giustizia e relativo tariffario (Dpr 115/2002 e decreto del ministero della Giustizia del 30 maggio 2002)». Vengono così sanciti in modo ben preciso gli emolumenti che le due figure professionali dovranno percepire per la loro tipica funzione.
Il commissario ad acta è un funzionario pubblico che viene nominato dal giudice tributario nell'ambito del giudizio di ottemperanza (articolo 70, Dlgs 546/92) al fine di esaminare i provvedimenti che avrebbe dovuto emettere l’amministrazione inadempiente in materia di rimborso. La sua natura giuridica è duplice: da una parte è un ausiliario del giudice, dall'altra è - appunto - un funzionario pubblico (generalmente scelto tra i dipendenti e funzionari dell'amministrazione) che esercita potere di vigilanza nei confronti dell'autorità che ha emanato l’atto.
L'istituto del “giudizio di ottemperanza” è entrato in vigore con il Dlgs 546/92 e la sentenza da ottemperare ha un effetto ripristinatorio. Se ciò non avviene interviene il commissario ad acta, una figura creata dalla giurisprudenza per meglio tutelare l'interesse del contribuente vincitore nel contenzioso tributario. In passato la nomina poteva ricadere su un componente del collegio giudicante. Ora ci si avvale di una persona esterna, alla quale viene fissato un termine congruo per i necessari provvedimenti. Chiunque impedirà a quest'ultimo di esercitare le sue funzioni sarà passibile di sanzioni penali. Con la sua nomina, sotto il profilo funzionale, viene a crearsi un rapporto di servizio con l’amministrazione: la sua attività, pur fondandosi sull’ordine contenuto nella sentenza emanata in sede di ottemperanza, è praticamente la stessa che avrebbe dovuto essere prestata dall’amministrazione. Il suo compito è proprio quello di rimborsare somme al contribuente, il cui importo è indicato in modo preciso nel decreto emesso dal collegio giudicante. Deve, quindi, materialmente occuparsi di rimborsi di somme, ordini di pagamento e degli stessi ordinativi che riguardano imposte dirette o indirette (ad esempio Irpef, Ires, Irap o Iva o rimborsi di cartelle esattoriali), non trascurando la quota interessi da quelle del capitale. Una volta accertato l’effettivo pagamento di somme (capitale ed interesse) il commissario presenta una comunicazione alla commissione tributaria di tutti i provvedimenti emanati ed eseguiti, per far chiudere il giudizio di ottemperanza (come previsto dall’articolo 70, comma 7 e 8, Dlgs 546/92). Il commissario ad acta, dunque, svolge una funzione attiva e si sostituisce a tutti gli effetti all’amministrazione finanziaria, firmando ordini di pagamento e facendo rispettare un ordine ben preciso del giudice tributario. E l’incalzare della crisi scuote il contribuente ad attivare qualsiasi azione, al fine di riscuotere il proprio credito.
D’ora in poi per le sue prestazioni deve essere applicato il Dpr 115/2002 e il Dm del 30 maggio 2002 (dal titolo «Adeguamento dei compensi spettanti ai periti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale»). In sostanza, la base imponibile su cui effettuare i calcoli a scaglione, con le regole del minimi e massimi, è la somma totale di quanto rimborsato al contribuente a titolo di capitale ed interessi.
Stesso meccanismo vale per la consulenza tecnica in ambito tributario. La presenza del Ctu fiscale è simile a quella civile. Pertanto il compenso che dovrà essere liquidato per l'opera prestata - a parte le spese vive sostenute - dovrà essere calcolato, anche in questo caso, in base al Dpr 115/2002 e al Dm del 30 maggio 2002. Gli obblighi in capo al Ctu, in tema fiscale, sono uguali a quelli civili e penali. Peccato che le tariffe da applicare sono alquanto obsolete perché risalgono al maggio 2002. Ed è stato attribuito un omogeneo trattamento ai compensi di Ctu e del commissario ad acta.