Il CommentoControlli e liti

Processo tributario, non c’è riforma senza la condanna alle spese

Il dibattito/Il contribuente deve fare i conti con i costi dall'inizio del contenzioso

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Una delle (possibili) soluzioni che sembrano emergere per la riduzione dei tempi del contenzioso tributario e dei procedimenti pendenti, è un filtro preventivo idoneo a “sfoltire” i ricorsi di importi non elevati.

A tal fine parrebbe determinante l’affidamento di tale filtro non alla stessa agenzia delle Entrate, come avviene oggi con la mediazione, ma a un giudice tributario.

Al riguardo dall’esame delle statistiche fornite dal ministero dell’Economia non pare che la mediazione abbia ridotto negli anni il numero dei procedimenti giunti presso le commissioni tributarie.

La mediazione prevede infatti un accordo tra le parti.

Mal si comprende, però, per quale ragione, se finora le parti non si accordavano poi dovrebbero definire la controversia per il solo intervento del giudice

In un’ottica di razionale distribuzione delle risorse sarebbe forse più utile valutare, per le cause fino a un certo valore, l’affidamento della decisione ad un giudice monocratico (come avviene nel rito civile e in quello penale) senza impegnare un intero collegio.

Tuttavia, chiunque a vario titolo segue il contenzioso tributario sa bene che uno dei problemi che determinano la prosecuzione dei giudizi (fino a intasare la Suprema Corte), è rappresentato dall’evidente squilibrio tra le parti in causa: da un lato, il contribuente che deve sopportare tutti i costi di un lungo processo, dall’altro, gli uffici che invece, non solo, non sono quasi mai intaccati dalla refusione delle spese legali sostenute dalla parte privata, ma, paradossalmente, ove dovessero essere condannati, quegli oneri gravano, comunque sulla comunità (e mai su chi li ha determinati).

Senza considerare poi che fino alla sentenza di primo grado esiste una sorta di presunzione di fondatezza dell’accertamento per la quale è dovuto il pagamento all’erario a titolo provvisorio.

Così mentre il contribuente nella valutazione costi/benefici, tiene in debita considerazione, gli oneri di affrontare, compresa l’eventuale condanna alle spese, i funzionari non hanno alcun problema a proseguire fino al giudizio di legittimità, non sopportando alcun onere.

Chiunque abbia assistito un contribuente, sin dalla fase dell’adesione all’accertamento per importi significativi, ha certamente sentito affermare dal funzionario di turno, già in quella sede (e quindi molto prima dell’eventuale processo), che non addivenendo ad un’adesione, l’Agenzia proseguirà il contenzioso fino alla Cassazione.

Non è noto se tale indicazione sia determinata da (diffusi) comportamenti dei singoli funzionari, ovvero da direttive centrali sul raggiungimento di obiettivi numerici sulla prosecuzione dei contenziosi, a prescindere dalla sostenibilità del giudizio.

Appare evidente che l’unico strumento, in qualche modo idoneo a contrastare l’inutile prosecuzione dei procedimenti, è una seria e puntuale condanna alle spese. Per i contribuenti soccombenti, e che “abusano” del processo, tale regola è già vigente, ma non si comprendono le ragioni per le quali, ove sia l’ufficio soccombente, le spese debbano essere compensate, o, nella più favorevole delle previsioni, siano quantificate con importi bassi.

Rispettando le norme vigenti dovrebbe verificarsi tendenzialmente il fenomeno opposto: le spese di condanna contro la parte privata, infatti, dovrebbero in genere essere inferiori (del 20%) rispetto a quelle cui dovrebbe essere condannato l’ufficio.

Probabilmente, quindi, in un’ottica di riforma, eventuali correttivi sulla giurisdizione e sul processo, per quanto necessari, rischiano di non determinare effetti sostanziali ove non si pretenda l’esatta applicazione delle norme sulla condanna alle spese, in modo che rappresentino un deterrente (non solo per i contribuenti) nella prosecuzione di contenziosi pretestuosi.

Nel caso, sarebbe forse opportuno valutare l’introduzione di specifiche norme volte a rendere più evidente il danno erariale cagionato dalla condanna alle spese degli uffici, a fronte di contenziosi palesemente inutili, perché già oggetto di giurisprudenza costantemente contraria.