Professione

Professionisti con albo esclusi dalle agevolazioni dei lavoratori sportivi

Per i tesserati qualifica subordinata alla verifica della mansione svolta

di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Riforma dello sport: correttivi ma anche nodi da sciogliere nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Continua l’opera di revisione dei decreti di riforma, che arrivano alla vigilia dell’operatività delle nuove norme in materia di enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. Le modifiche, di cui si attende l’ok definitivo, vanno a definire la figura del lavoratore sportivo escludendo dal novero tutti i soggetti che svolgono mansioni rientranti in una professione per la quale è necessaria l’iscrizione in albi professionali. Con la conseguenza che tali soggetti, a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd), resterebbe esclusi dai nuovi regimi fiscali e previdenziali del Dlgs 36/21.

Discorso diverso per i tesserati che svolgono attività a fronte di un corrispettivo. Per questi ultimi, la qualificazione come lavoratore sportivo è subordinata alla verifica della mansione svolta, se rientri nei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti (federazioni sportive nazionali, Federazioni sportive nazionali; discipline sportive associate, Disciplina sportive associate o Enti di promozione sportiva). Questa previsione, rimettendo in capo ai singoli organismi affilianti (Fsn, Dsa, Eps) la declinazione delle mansioni, rischia di creare ingiustificate disparità tra i soggetti in funzione dell’organismo cui aderisce l’associazione. Sarebbe opportuno prevedere un coordinamento al fine di giungere a un elenco di mansioni univoco per ciascuna disciplina sportiva. Sempre nell’ambito del lavoro sportivo, scompare l’agevolazione Inail prevista in un primo momento per i collaboratori sportivi con compensi fino ai 5mila euro annui.

Un’eliminazione discussa posto che il beneficio avrebbe potuto interessare un’amplia platea di destinatari, consentendo di semplificare gli adempimenti degli enti sportivi. Per i lavoratori sportivi con compensi entro il plafond dei 5mila euro, restano le semplificazioni in tema di sicurezza sul lavoro. Salta invece quella misura fiscale che si proponeva di agevolare Asd e Ssd mediante la restituzione sotto forma di credito d’imposta del gettito previdenziale a carico delle stesse.

Altro tema riguarda il raccordo tra riforma dello sport e terzo settore. Gli interventi correttivi derivanti dal nuovo schema di decreto riprendono quanto già contenuto per gli enti del terzo settore (Ets). È il caso dell’agevolazione circa l’utilizzo dei locali a prescindere dalla destinazione d’uso o dell’ipotesi di esonero dalla presentazione del modello Eas (si veda box a lato). Restano alcuni nodi da sciogliere, specie per gli enti dotati della doppia qualifica (sport e terzo settore). Anche nella riforma dello sport si prevede la distinzione tra attività principali e diverse. Con la conseguenza che tutto ciò che è al di fuori delle attività istituzionali potrà svolgersi solo nei limiti fissati da un decreto di prossima emanazione. In assenza di quest’ultimo e tenuto conto dell’imminente operatività della norma, occorrerà capire come dovranno regolarsi gli enti medio tempore per non rischiare la perdita della qualifica.

Ultimo aspetto riguarda il regime di decommercializzazione Ires di cui all’articolo 148, comma 3 Tuir. Si tratta di un regime che continuerà a trovare efficacia anche post riforma. In questo senso va accolta con favore l’eliminazione di quell’emendamento che confermava tale regime (già applicabile) per le Asd/Ssd e lo estendeva, limitatamente all’attività sportiva, anche agli Ets sportivi. Ciò senza tuttavia tenere conto dell’ipotesi di disapplicazione prevista per gli Ets e che diverrà efficace una volta ottenuta l’autorizzazione Ue (articolo 89 Dlgs 117/17). Avrebbe avuto senz’altro più senso prevedere un coordinamento normativo per confermare l’accesso del regime di cui all’articolo 148 Tuir anche per le Ssd che intendano applicare le nuove disposizioni di riforma in tema di limitata distribuzione di utili (articolo 8, comma 3 Dlgs 36/21).

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